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Ordinanza — n. 34823/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling prescription period extended by DPCM deferral for 2009 contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34823/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the INPS's appeal against a lower court ruling that had declared contributory credits prescribed. The appellant argued that a specific DPCM extended the payment deadline for 2009 contributions to July 6, 2009, which should have reset the five-year prescription clock. The court agreed, noting that the prescription period only begins when payment deadlines expire, and since the deadline was deferred, the interruption by the INPS occurred within the valid window. Consequently, the lower judgment declaring the debt prescribed was overturned and the case remanded for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 2941 n. 8 c.c.; Art. 1, comma 1 D.P.C.M. 10 giugno 2010: The prescription period for social security contributions begins upon the expiration of payment deadlines, meaning legislative deferrals of such deadlines validly extend the prescription period and prevent its expiration if interruption occurs within the extended timeframe.

Parole chiave

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social security prescription payment deadline deferral DPCM 2010 extension contributory credits interruption of prescription INPS management separate management rendita di invalidità retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 2941 n. 8 c.c.
Art. 1, comma 1 D.P.C.M. 10 giugno 2010
09-11-2022 -4- è vincolato dalle allegazioni di parte (da ultimo: Cass. 14 ottobre 2021, n.
Art. 2, comma 26 l. 335/1995
18, quarto comma d.lgs. 241/1997: e pertanto il 16 giugno 2009) dei crediti contributivi contenuti nell’avviso di addebito n.
Art. 18 d.lgs. 241/1997
335/1995 e l’estinzione per prescrizione (dalla data di insorgenza del debito, coincidente con la scadenza del termine di versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 18, quarto comma d.lgs.
Art. 17 d.p.r. 435/2001
09-11-2022 -3- 24 novembre 1995, in riferimento all’art. 17 d.p.r. 435/2001, modificato dal d.l.
art. 17 d.p.r. 435/2001
09-11-2022 -3- 24 novembre 1995, in riferimento all’art. 17 d.p.r. 435/2001, modificato dal d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14 ottobre 2021, n. 28123
09-11-2022 -4- è vincolato dalle allegazioni di parte (da ultimo: Cass. 14 ottobre 2021, n. 28123; Cass.
Cass. 24 giugno 2022, n. 15665
28123; Cass. 24 giugno 2022, n. 15665); 3.1.
Cass. 19 aprile 2021, n. 10723
del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. 19 aprile 2021, n. 10723;
Cass. 11 agosto 2022, n. 24668
Cass. 11 agosto 2022, n. 24668); 3.2.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso14315-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; -ricorrente - contro Ric. 2021 n. 14315 sez.

ML -ud. 09-11-2022 -2- DI COSTA ALFIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCO CASTROGIOVANNI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 518/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 20/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 20 novembre 2020, la Corte d’appello di Caltanissetta ha dichiarato la legittimità dell’iscrizione di Alfio Di Costa d’ufficio dall’Inps, per l’anno 2008, nella Gestione Separata – Liberi Professionisti prevista dall’art. 2, comma 26 l. 335/1995 e l’estinzione per prescrizione (dalla data di insorgenza del debito, coincidente con la scadenza del termine di versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 18, quarto comma d.lgs. 241/1997: e pertanto il 16 giugno 2009) dei crediti contributivi contenuti nell’avviso di addebito n. 594 2015 0000724309000 notificatogli il 29 gennaio 2016, in esito all’avviso bonario comunicatogli il 17 giugno 2014, pervenuto al debitore il 30 giugno 2014: così riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva invece dichiarato l’illegittimità e l’insussistenza dell’obbligo contributivo;

2. per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha individuato la decorrenza del termine di prescrizione nella data del 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione per il versamento del saldo dell’imposta, a norma dell’art. 2, comma 30 l. 335/1995, di rinvio al d.m. Ric. 2021 n. 14315 sez. ML -ud. 09-11-2022 -3- 24 novembre 1995, in riferimento all’art. 17 d.p.r. 435/2001, modificato dal d.l. 223/2006 conv. dalla l. 248/2006; non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurata (non avvenuta per la mancata compilazione dal lavoratore autonomo del quadro RR nella dichiarazione dei redditi del settembre 2009), neppure avente efficacia sospensiva ai sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c., in difetto di una sua preordinata volontà evasiva od elusiva degli obblighi di legge;

3. con atto notificato il 14 (19) maggio 2021 l’Inps ha proposto ricorso per cassazionecon unico motivo, cui il professionista ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2941 c.c., 2, comma 26 –31 l. 335/1995, 18 d.lgs. 241/1997, 17 d.p.r. 435/2001, 1, comma 16 – 21 l. 296/2006, di modifica dell’art. 10, comma 4 l. 146/1998 e del D.P.C.M. 4 giugno 2009 pubblicato sulla G.U. n. 137 del 16 giugno 2009, per la mancata considerazione, in riferimento alla contribuzione dovuta per la gestione separata Inps riferita all’anno 2008, della proroga al 6 luglio 2009 (unico motivo);

2. esso è manifestamente fondato; 3.premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, se per un verso l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, per altro verso l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale della prescrizione, non rileva ai fini della validità della sua proposizione in giudizio e che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini, non Ric. 2021 n. 14315 sez.

ML -ud. 09-11-2022 -4- è vincolato dalle allegazioni di parte (da ultimo: Cass. 14 ottobre 2021, n. 28123; Cass. 24 giugno 2022, n. 15665); 3.1. in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, primo comma D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. 19 aprile 2021, n. 10723;

Cass. 11 agosto 2022, n. 24668); 3.2. nel caso dispecie, il termine di prescrizione quinquennale, scadente il 6 luglio 2014, in quanto prorogato dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 (pubblicato sulla G.U. n. 141 del 19 giugno 2010), è stato interrotto dall’Inps con l’avviso bonario comunicato al debitore il 17 giugno 2014, pervenutogli il 30 giugno 2014;

4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla