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Ordinanza — n. 34821/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows opposition to administrative liquidation for tardiness, ruling the 30-day term starts only after receiving the full creditor list.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34821/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Manuela Pinton's opposition to the administrative liquidation of the Italian Red Cross, overturning the lower court's dismissal for tardiness. The lower court had incorrectly deemed the opposition late because it was filed after a preliminary notice lacking the full creditor list. The Court ruled that the 30-day deadline for filing an opposition only begins to run after the liquidator transmits the complete list of admitted or rejected creditors via certified email.

Regesto Legislator

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Art. 209 comma 2 l.fall.; Art. 97 l.fall.: The thirty-day term for filing an opposition in administrative liquidation commences only upon receipt of the liquidator's communication containing the complete list of admitted or rejected creditors.

Parole chiave

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administrative liquidation creditor list transmission impugnation deadline tardiness of opposition certified email notice notificazione tardiva opposizione tardiva istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 2751-bis n. 1 c.c.
Art. 2751-bis n. 2 c.c.
Art. 12 preleggi
Considerato che: - col primo e col secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché connessi, la ricorrente lamenta, rispettivamente, la violazione dell’art. 12 delle preleggi e dell’art.
Art. 116 c.p.c.
12 delle preleggi e dell’art. 116 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 209 l. fall.
116 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 209 l. fall., e dell’art.
Art. 17 d.l. n. 179/12
fall., e dell’art. 17 del d.l.
Art. 97 l.fall.
209 è coerente con l’art. 97 l.fall., a norma del quale «Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i Ric.
Art. 98 l.fall.
Art. 99 l.fall.
Art. 101 l.fall.
Art. 103 l.fall.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 25174/08
Cass., sez.un., n. 13142/22
Cass. n. 33622/21
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28094-2021 proposto da: PINTON MANUELA, domiciliatasi in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VERONICA RIVA; -ricorrente - contro ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatasi in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lorappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 07/10/2021;

Ric. 2021 n. 28094 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANGELINA-MARIA PERRINO. Rilevato che: - emerge dal decreto impugnato che Manuela Pinton propose opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana depositato dal commissario liquidatore per ottenere l’ammissione, col privilegio generale rispettivamente ex art. 2751-bis n. 1 c.c. quanto alla sorta capitale e agli interessi relativi, ed ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., con riguardo alle spese legali e agli interessi relativi, dell’intero credito vantato, parte del quale era stata esclusa per mancanza di certificazione datoriale e altra parte ammessa in chirografo; - il Tribunale di Roma, a fronte de lla pec, risalente al 15 gennaio 2019, con la quale il commissario liquidatore aveva comunicato all’istante di aver depositato in cancelleria lo stato passivo e le aveva trasmesso la scheda relativa alla decisione assunta in relazione al credito dalla stessa vantato, ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, perché notificata in data 10 marzo 2019, oltre, quindi, il termine di trenta giorni dalla comunicazione; - al riguardo, ha affermato l’irrilevanza della successiva pec dell’8 febbraio 2019, con la quale il commissario aveva trasmesso alla creditrice copia conforme dello stato passivo integrale, dandole avviso che da questa seconda comunicazione sarebbero decorsi i termini previsti dagli artt. 98 e seguenti della legge fallimentare;

Ric. 2021 n. 28094 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -3- - contro qu esto decreto propone ricorso Manuela Pinton per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui la liquidazione coatta amministrativa risponde con controricorso; - è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ex art. 380-bis, co. 1, cod. proc. civ; - entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis. Considerato che: - col primo e col secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché connessi, la ricorrente lamenta, rispettivamente, la violazione dell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 116 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 209 l. fall., e dell’art. 17 del d.l. n. 179/12, conv. con l. n. 221/12, là dove il Tribunale di Roma ha attribuito rilevanza, ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione, a una comunicazione inefficace, perché priva dell’allegazione di copia dello stato passivo (primo motivo), e la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 l.fall, perché il Tribunale di Roma ha fatto decorrere il termine d’impugnazione dalla mera conoscenza dell’avvenuto deposito dello stato passivo, e non già dalla comunicazione ex art. 97 l.fall. (secondo motivo); - la censura complessiva mente proposta è fondata; - col deposito dello stato passivo gli interessati recuperano la facoltà di rivolgersi al giudice, al fine di ottenere l'accertamento dei crediti (e degli eventuali privilegi) o delle pretese restitutorie che lamentano essere stati pretermessi, oppure al fine di contestare l'ammissione di crediti (e di privilegi) o delle pretese altrui (Cass., sez. un., n. 25174/08);

Ric. 2021 n. 28094 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -4- - l'art. 209, secondo comma, l . fall. è quindi teso a uniformare (col richiamo agli artt. 98, 99, 101 e 103), rispetto al fallimento, i procedimenti impugnatori, fungendo da cerniera per l’applicazione, nel procedimento di verifica dei crediti nella liquidazione coatta amministrativa, dei medesimi principi propri di quello fallimentare (Cass., sez.un., n. 13142/22); - la natura contenziosa del procedimento d’impugnazione implica l’attuazione del contraddittorio collettivo, esteso a tutti i partecipanti, i quali, quindi, hanno interesse a conoscere non solo l'esito della propria domanda, ma anche quello delle domande dei creditori (e ricorrenti) concorrenti, portatori di un diritto potenzialmente alternativo o limitativo rispetto a quello degli altri; - ed è per propiziare quest’attuazione, che il legislatore ha riformato l’art. 209 l.fall., stabilendo, nel testo applicabile ratione temporis, che «Il commissariotrasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma»; - è quest’ultima notizia, infatti, che consente al singolo ricorrente di acquisire informazioni anche in ordine alle altre domande in funzione di una eventuale impugnazione del decreto di ammissione (Cass. n. 33622/21, punto 2.3.2); - per il profil o in questione l’art. 209 è coerente con l’art. 97 l.fall., a norma del quale «Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i Ric. 2021 n. 28094 sez.

M1 -ud. 10-11-2022 -5- ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda»; - è dunque il ricevimento di una comunicazione così allestita che, in base alla combinazione degli artt. 99 e 209 l. fall., fa scattare il decorso del termine di trenta giorni per l’impugnazione; sicché le esigenze di uniformità presidiate dall’art. 209 l.fall., armoniche con la novella e dell’art. 97, e dell’art. 209 l.fall., conducono a ritenere che sia la comunicazione del commissario corredata dell’elenco in questione a far decorrere il termine per l’instaurazione della fase giurisdizionale; - erronea è quindi la statuizione del decreto impugnato, che ha ridotto a comunicazione irrilevante la pec con la quale il commissario ha trasmesso l’elenco dei crediti ammessi o respinti, ritenendo rilevante quella precedente, che dell’elenco non era corredata; - il ricorso va in conseguenza accolto, poiché l’opposizione è tempestiva rispetto alla comunicazione completa del commissario; - segue la cassazione del decreto, con rinvio al tribunale di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Per questi motivi La Corte accoglie il ricorso