Italian Court dismisses appeal due to failure to timely deposit the contested judgment document.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the contested judgment was not deposited within the statutory timeframe. Although the appellant eventually submitted the document, the court ruled that subsequent deposits do not cure the initial procedural defect under Article 369 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 372, comma 2 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the contested judgment is not deposited within the prescribed term, and a subsequent deposit by the appellant does not remedy this defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1427-2022 proposto da: PORCU GIORGIO, domiciliatosiin ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LIBERO PUSCEDDU; -ricorrente - contro EUROFISH NAPOLI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatosiin ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difesodall'avvocato NUNZIO AGOVINO; -controricorrente - contro FALLIMENTO PLP DI GIORGIO PORCU S.A.S., LPA GROUP SPA, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI GAGLIARI;
Ric. 2022 n. 01427 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -2- -intimati - avverso la sentenza n. 22/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata l'01/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANGELINA-MARIA PERRINO. Rilevato che: - il Tribunale di Cagliari ha dichiarato il fallimento della s.a.s. PLP di Giorgio Porcu e la locale Corte d’appello ha rigettato il reclamo proposto da Giorgio Porcu; - contro questa sentenza propone ricorso Giorgio Porcu per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui replica con controricorso la sola s.r.l.
Eurofish; - è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ex art. 380-bis, co. 1, cod. proc. civ.; - parte ricorrente deposita memoria , corredata di documenti,ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis. Considerato che: - il ricorso è improcedibile, a norma dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omesso deposito della sentenza impugnata, che non risulta tempestivamente depositata neanche dalla controricorrente, di modo che è inapplicabile l’indirizzo di questa Corte (si veda, tra varie, Cass. n. 4370/19), che esclude l’improcedibilità qualora il provvedimento impugnato risulti comunque nella disponibilità del giudice in quanto prodotto dalla parte resistente; - non vale ad evitare l'improcedibilità il successivo deposito da parte del ricorrente della sentenza, risalente al 12 ottobre 2022;
Ric. 2022 n. 01427 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -3- - è difatti possibile evitare la declaratoria d’improcedibilità soltanto mediante produzione separata del documento richiesto dall’art. 369, comma 2, c.p.c., nel rispetto del comma 2 dell'art. 372 c.p.c., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. (da ultimo, in termini, vedi Cass. n. 7304/19); - le spese seguono la soccombenza in relazione alla parte costituita. Per questi motivi La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese sostenute dalla parte costituita, che liquida in euro 7000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddop