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Ordinanza — n. 34819/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility due to failure to exhaust ordinary remedies in servitude dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34819/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to exhaust all ordinary legal remedies before seeking review. The lower courts had already rejected the claims regarding easements and access rights based on a lack of objective benefit and insufficient evidence of long-term usage. Consequently, the Supreme Court upheld the dismissal of the case and ordered the applicant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the applicant has not previously exhausted all ordinary legal remedies available in the lower courts.

Parole chiave

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exhaustion of remedies admissibility of appeal ordinary legal remedies easement dispute Court of Cassation esame nel merito riesame dell'asilo procedimenti e rimedi accessori

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
art. 1061 c.c
“ Con un unico ed articolato motivo, si deduce la violazione di norme di diritto, dell’art. 1061 c.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23538-2021 proposto da: SANGALLI ROBERTA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati GIOVANNI VINCENZO MUSSARI, ALESSANDRA VALENTE -ricorrente - contro TERENZIO AGATA, LIPPOLIS MICHELE, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato IGNAZIA PAOLA MARIA PALITTA; -controricorrenti - avverso la sentenza n. R.G. 30/2021 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, Sezione distaccata di SASSARI, depositata il 18/01/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 07/07/2022, dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI; Rilevato che: - con atto di citazione del 04.12.2012, Roberta Sangalli, sulla premessa di essere proprietaria di un immobile adibito a civile abitazione e confinante con altro immobile di proprietà dei coniugi sig.ri Michele Lippolis e Agata Terenzio, conveniva in giudizio quest’ultimi, al fine di far:

a) dichiarare l’avvenuta usucapione della servitù di passaggio di un corridoio adiacente, poi demolito dai convenuti, e di un cortile, con conseguente condanna al ripristino dello status quo ante;

b) accertare l’esistenza a favore della propria proprietà delle servitù di scarico delle acque fognarie, di scolo delle acque bianche e di passaggio del tubo dell’acqua potabile, con seguente condanna al ripristino o, comunque, di agevolare l’esercizio dello stesso;

c) accertare l’avvenuto acquisto della servitù di passaggio su porzione del terreno di proprietà dei convenuti e sulla scala ivi presente, funzionali a raggiungere l’ingresso della propria abitazione; - il Tribunale di Tempio Pausania con sentenza n. 526/2017 rigettò le domande dell’attrice, ritenendo che:

a) l’utilizzazione del corridoio e del cortile per accedere agli impianti elettrici e fognari, nonché per accedere al tetto della propria abitazione, ove erano collocati gli impianti telefonici e satellitari, non corrispondevano all’esercizio di una servitù, per difetto di un vantaggio obiettivo al fondo dominante, costituendo un mero vantaggio personale;

b) le servitù di scarico fognario, di scolo delle acque bianche e di passaggio di una tubazione dell’acqua potabile, non erano apparenti in quanto completamente interrate; - la Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 30/20 21, confermando la sentenza di prime cure anche se per motivazione in parte diversa, rigettava l’appello rilevando per un verso, la mancata costituzione delle servitù controverse per destinazione del padre di famiglia, in quanto, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, difettava l’originaria titolarità dei beni in capo ad unico proprietario - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Roberta Sangalli sulla base di un unico motivo; - hanno resistito con un unico controricorso Lippolis Michele e Terenzio Agata; - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“ Con un unico ed articolato motivo, si deduce la violazione di norme di diritto, dell’art. 1061 c.c. e ss., nonché l’omessa valutazione, per essere incorsa, la Corte d’appello, in una erronea valutazione degli atti e documenti offerti in giudizio, che avrebbero dovuto portare all’integrale riforma della sentenza di primo grado. In particolare, il ricorrente sulla base di una presunta apparenza delle suddette servitù, lamenta che il giudice di merito abbia preso in considerazione solamente talune delle risultanze della relazione del CTU, tralasciandone altre, dalle quali sarebbero emerse sia l’esistenza delle servitù che gli interventi operati dai convenuti volti ad aggravare l’esercizio delle già menzionate servitù.

Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, sotto le spoglie della violazione di norme di diritto sollecita la revisione delle valutazioni del giudice, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio in cassazione (v. Cass., Sez. Unite, n. 24148/2013). Si osserva in proposito che nel giudizio civile, il giudice, pur potendo trascurare, nella motivazione del provvedimento, gli esiti della CTU in quanto implicitamente ritenuti non convincenti, stante la facoltà di selezionare dall’istruttoria i soli dati che ritiene di porre a fondamento del proprio convincimento, non può ignorare o negare la consulenza tecnica espletata in corso di causa come se detto fatto storico processuale non si fosse mai verificato.

In tal caso, infatti, andrebbe ad integrare il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo. (Cass., n. 18956/2021) Tuttavia, l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti.

Invero, parte ricorrente, lamenta il fatto che il giudice di gravame ha erroneamente valutato il parere fornito dal CTU o comunque, abbia tenuto conto solamente di alcune parti di esso, chiedendo, in sostanza, una rivalutazione delle risultanze probatorie in sede di legittimità. In proposito, dalla lettura della sentenza ivi impugnata, la Corte d’appello non ha omesso di esaminare la CTU, le cui risultanze sono, anzi, poste a fondamento della propria decisione, insieme anche agli atti prodotti in giudizio, ritenendo di rigettare le domande avanzate, in conferma della sentenza di prime cure, pur se con motivazione parzialmente diversa.

Invero, il giudice di gravame, nel rigettare le censure mosse alla sentenza di prime cure ha osservato, anzitutto, la mancata costituzione delle servitù controverse per destinazione del padre di famiglia, in quanto, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, difettava l’originaria titolarità dei beni in capo ad unico proprietario. La Corte di merito ha rilevato, sempre sulla base anche delle risultanza della CTU, che per le servitù di scarico fognario, difettava un interesse della parte attrice all’accertamento in quanto le tubature erano da essa agevolmente ispezionabili attraverso un pozzetto vicino all’ingresso di sua proprietà; per l’impianto di scarico delle acque bianche non era individuabile un asseveramento dell’immobile confinante il bisogno dell’adduzione dell’acqua in favore dell’immobile della sig.ra Sangalli, in quanto le tubature, regolarmente funzionanti, risultano collocate sotto traccia lungo la parete di sua proprietà esclusiva.

Ancora, la Corte d’appello, osservava che in relazione allo scolo delle acque bianche di pioggia, la costruzione operata dai coniugi, diversamente da quanto dedotto in ricorso, non aveva impedito in misura incisiva il defluire delle acque, in quanto residuava una parte di terreno sterrato in grado di assorbire. Da ultimo, rilevava che correttamente, il giudice di prime cure, accertava l’insussistenza delle servitù di corridoio, di cortile e scale in quanto serventi solo all’abitazione dei conventi, non emergendo dal contesto quella inequivoca funzione di asservimento del passaggio invocato dalla parte attorea all’esercizio delle servitù di scarico fognario, né in relazione alle servitù di corridoio e cortile; altresì, osservava che l’attrice non aveva dimostrato di aver usufruito del passaggio per il ventennio ma neanche aveva provato che le opere in questione (corridoio, cortile e scale) avevano avuto l’inequivoca funzione di consentire il transito per l’esercizio delle servitù“.

Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore; - le parti non hanno depositato memorie; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; - ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti Lippolis Michele e Terenzio Agata, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 (quattromilacento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unif