Italian court dismisses tax penalty appeal by bankrupt company, ruling pre-bankruptcy debt violation excludes subjective intent defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected Gala Spa's appeal against a tax penalty for unpaid energy excise tax. The company argued that its bankruptcy proceedings should negate the subjective intent required for the sanction, but the court held that pre-bankruptcy violations remain punishable regardless of post-bankruptcy insolvency. Consequently, the court affirmed that bankruptcy does not exempt a debtor from administrative penalties incurred while still solvent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161, 167, 168 della legge fallimentare; Art. 360 n. 3 c.p.c.: In tax penalty cases, a declaration of bankruptcy does not negate the relevance of subjective intent for violations occurring prior to insolvency, as the sanction presupposes a breach committed while the debtor was still solvent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24461-2021 proposto da: GALA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA ORIANI 85, presso lo studio dell'avvocato VALERIO DI GRAVI°, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAVIDE PERRO1 1A; - ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1047/2/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 24461 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- Rg 24461/2021 GALA spa c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Gala spa ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che ha riconosciuto la legittimità della sanzione amministrativa cOmminata alla società per omesso pagamento dell'accisa sull'energia elettrica, contestando la legittimità della sanzione, in quanto ammessa con sentenza del Tribunale di Roma al pre-concordato fallimentare, per assenza di consapevolezza sull'omesso pagamento del tributo. La CTP ha respinto il ricorso della contribuente; la CTR ha respinto l'appello della società, rilevando che l'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all'accertamento del credito tributario mediante iscrizione a ruolo né all'irrogazione di sanzioni pecuniarie maturate fino all'apertura della procedura concorsuale.
L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso; la ricorrente • deposita successiva memoria. Considerato che: I,Col primo motivo si deduce violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per falsa applicazione degli artt. 161, 167 e 168 della legge fallimentare. Il• motivo è infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di sanzioni pecuniarie per la violazione di leggi tributarie, qualora il contribuente sia dichiarato fallito, l'avvenuta irrogazione della sanzione per il mancato pagamento di un debito d'imposta sorto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento esclude la rilevanza di qualsiasi dichiarazione attinente all'elemento soggettivo della violazione, trovando la sanzione il suo presupposto in una violazione commessa quando il debitore era ancora in bonis e fermo restando che la soddisfazione del relativo credito deve aver luogo secondo le regole del concorso. (Cass. 21078/2011; conf.
Cass.n. 23322 del 27/09/2018). Accanto a queste argomentazioni di ordine sistematico, vi e anche l'esigenza della certezza dell'adempimento del contribuente, non potendo trasformarsi il fallimento in un modo per sfuggire al pagamento delle sanzioni amministrative, in danno all'erario. 2.Co1 secondo motivo si deduce violazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, omessa valutazione dell'elemento soggettivo ex art. 5 e 6 d.lgs. 472/1997 anche in comb. disp. con l'art. 13 d.lgs. 471/1997: il motivo è inammissibile.
Va infatti rilevato che si verte in ipotesi di cd. "doppia conforme" in quanto sia la CTP sia la CTR hanno esposto e valutato in modo analogo le medesime premesse in fatto, per cui non sussiste alcuna omessa valutazione di fatti decisivi. Va sul punto richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, (da ultimo Cass. n. 7724 del 2022).
In ogni caso il motivo è infondato, con ciò superando le contestazioni della ricorrente contenute anche nella memoria, ribadendo i principi di questa Corte secondo cui in tema di accisa dovuta per la circolazione di prodotti alcoolici in regime di sospensione d'imposta, nel caso di ritardato pagamento è dovuto tanto il pagamento della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, quanto dell'indennità di mora .e degli interessi per il ritardato pagamento, di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, atteso che tale ultima somma, avendo una distinta e autonoma natura risarcitoria, è cumulabile con la citata sanzione tributaria generale (da ultimo Cass. n. 19338 del 16/06/2022). 3.Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in C. 5.600,00. oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolò di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. R