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Decreto — n. 34785/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses social security institution's appeal against a lower court judgment declaring the case extinguished.

Numero d'incarto Decreto — n. 34785/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by the National Institute of Social Security extinguished without ordering any costs. The lower court had previously terminated the proceedings due to a lack of active defense by the respondent, Francesca Quaglia. The Supreme Court upheld this procedural outcome, noting the absence of defensive activity by the opposing party justified the dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 391 c.p.c. as amended by D.L. 68/2016: A judgment declaring a case extinguished due to the lack of active defense by one party results in the dismissal of any subsequent appeal against that judgment.

Parole chiave

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procedural extinction lack of defense social security appeal dismissal of appeal costs allocation condono delle spese procedurali inattività successiva alla sospensione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c. as amended by D.L. 68/2016
681/2021 pubblicata in data 21.12.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l.
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Testo completo

ETO cA R.G. 16238/2022 Roma, sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonietta Coretti, Lelio Maritato, Antonino Sgroi, Carla D'Aloisio e Emanuele De Rose, giusta mandato in atti; RICORRENTE Contro QUAGLIA FRANCESCA; INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Torino nr. 681/2021 pubblicata in data 21.12.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata;

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Coordinatore Pre Adriana