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Decreto — n. 34783/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal by declaring litigation extinguished due to plaintiff's withdrawal under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 34783/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the litigation extinguished via decree following the plaintiff's formal withdrawal. The Consorzio 4 Basso Valdarno withdrew the appeal against the Regional Tax Commission's decision, while the opposing party, the Revenue Agency, did not accept this withdrawal. Consequently, the court applied the relevant procedural articles to terminate the proceedings and ordered the compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A withdrawal by the appellant extinguishes the proceedings if not accepted by the respondent, allowing the court to declare the case extinct by decree.

Parole chiave

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litigation extinction withdrawal of appeal Code of Civil Procedure compensation of costs tax administrative litigation Corte di Cassazione procedural termination condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/2016
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Testo completo

ETO RG 23058/2021 Roma, sul ricorso proposto da: CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Graziella Ferraroni, giusta mandato in atti RICORRENTE contro: OLLANDINI GINEVRA, rappresentata e difesa dall'Avv.to Bizzarri Francesco, giusta mandato in atti; CONTRORICORRENTE AGENZIA DELLE ENTRTATE, in persona del Direttore Generale pro-tempore; INTIMATA avverso: sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze nr. 217/2021 depositata in data 22.02.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia presentato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella I. 197/2016; ritenuto che le spese possano essere compensate, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione al difensore della parte costituita e lo avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può chiedere che sia fissata l'udienza. Il Coordinaf$e dott. Lucio Na r