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Decreto — n. 34782/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal due to formal withdrawal by the Revenue Agency under CPC rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 34782/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax proceeding extinguished following a formal withdrawal by the Revenue Agency. The Agency, as the appellant, voluntarily relinquished its right to contest the Regional Tax Commission's decision, while the Association argued against the withdrawal's validity. The Court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, thereby terminating the case without further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceeding if it complies with statutory requirements, resulting in the dismissal of the case without the need for further judicial intervention.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure tax litigation voluntary relinquishment condono delle spese procedurali spese di difesa chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
3052/2021 depositata in data 27.09.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia presentato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l.
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Testo completo

ETO RG 8781/2022 Roma, sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato RICORRENTE contro: ANMIC RIABILITAZIONE ASSOCIAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore; INTIMATA avverso: sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro nr. 3052/2021 depositata in data 27.09.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia presentato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella 1. 197/2016; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata;

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione al difensore della parte costituita e lo avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può chiedere che sia fissata l'udienza. Il Coord/t