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Decreto — n. 34781/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 34781/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Laura Cola, voluntarily renounced the lawsuit against Francesco Vecchietti and Ricardo Raccosta, a move accepted by the opposing parties. Relying on Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, the court ruled that the judgment was null and the case closed without further substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of a lawsuit or appeal by the plaintiff extinguishes the proceedings, resulting in the nullity of the judgment and the termination of the case.

Parole chiave

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withdrawal of lawsuit extinction of proceedings Code of Civil Procedure voluntary renunciation nullity of judgment Italian civil law Corte di Cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

ETO RG 3856/2022 Roma, sul ricorso proposto da: LAURA COLA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Regni e Matteo Monchi, come da procura in atti RICORRENTE contro: FRANCESCO VECCHIETTI, rappresentato e difeso dall'Avv.to Fabrizio Naspi, come da procura in atti CONTRORICORRENTE RICCARDO RACCOSTA, rappresentato e difeso dall'Avv.to Franco Argentati, come da procura in atti CONTRORICORRENTE avverso: sentenza nr. 1303/2021 della Corte di Appello di Ancona pubblicata in data 29.11.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese debba provvedersi, stante la accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere c