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Ordinanza — n. 34780/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for re-evaluating facts, upholding lower court's finding of employer liability despite lease transfer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34780/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected CRAL Poste's appeal against a second-instance judgment ordering the company to pay back wages to a former lifeguard. Although the company argued it had transferred the beach facility to a new owner, the court found the lower court correctly identified the company as the liable employer during the relevant period. The appeal was dismissed because the grievances sought to re-evaluate historical facts rather than correct legal errors, violating the principle that the Supreme Court cannot substitute its own assessment of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.; Art. 2697, 1372, 2556 c.c.: The Supreme Court cannot dismiss an appeal by re-evaluating historical facts; grievances must strictly address legal errors, and the lower court's assessment of evidence stands unless it explicitly violated procedural rules.

Parole chiave

Generato dall'IA
re-evaluation of facts employer liability lease transfer procedural admissibility Supreme Court limits responsabilità del vettore servizio postale regalia delle poste

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. dall'art.
Art. 111, sesto comma, Cost.
Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art. 111, comma 6, della Costituzione; degli artt.
Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
8053 del 2014, ad un vizio della sentenza «così radicale da comportare», in linea con «quanto previsto dall'art. 132, n.
Art. 115, 116 c.p.c.
Art. 2697, 1372, 2556 c.c.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
8053 del 2014, ad un vizio della sentenza «così radicale da comportare», in linea con «quanto previsto dall'art. 132, n.
art. 360 c.p
5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., SS.UU., nn. 26242/2014; 17931/2013
360 c.p.c., hanno ribadito la critica di tale tecnica di redazione del ricorso per cassazione, evidenziando «la impossibilità di convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irrimediabile eterogeneità» (Cass., SS.UU., nn. 26242/2014; 17931/2013).
Cass., SS.UU., 15486/2017
E', altresì, da ribadire, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte (cfr., per tutti, Cass., SS.UU., 15486/2017), che «La violazione degli artt.
Cass., nn. 20867/2020; 24434/2016
Cass., SS.UU. n. 8053/2014
20867/2020; 24434/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053/2014)».
Cass., SS.UU., n. 34476/2019
2697, 1372, 2556 c.c., si rileva che «è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito>> (Cass., SS.UU., n. 34476/2019);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8075-2020 proposto da: CRAL POSTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINO LISE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCA CALI0'; - ricorrente - contro AROMA FRANCESCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato JOLE LE PERA; - controricorrenti - contro DE VITO VIRGINIA; - intimata - avverso la sentenza n. 986/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LEO. Ric. 2020 n. 08075 sez. ML - ud. 12-10-2021 j'\ -2- R.G. n. 8075/2020 Rilevato che:

1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata in data 6.9.2019, ha accolto «per quanto di ragione» il gravame interposto da Francesco Aroma, nei confronti di CRAL Poste-Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori di Poste Italiane (d'ora in avanti CRAL Poste) e di Virginia De Vito, avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede resa il 18.3.2016, con la quale era stato respinto il ricorso del lavoratore - dipendente del Circolo ricreativo aziendale di Poste Italiane, con mansioni di bagnino, dall'1.7.2008 al 31.8.2008, presso lo stabilimento "Lido delle Poste", gestito dal CRAL Poste -, volto ad ottenere «la condanna al pagamento delle retribuzioni, mensilità aggiuntive, ferie non godute, permessi e TFR, per un ammontare complessivo di Euro 8.864,31, oltre accessori»;

2. i giudici di secondo grado, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, hanno condannato «CRAL Poste al pagamento, in favore di Francesco Aroma, della somma complessiva di Euro 2.815,42, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo» e, per quanto ancora di rilievo in questa sede, hanno osservato che «la compiuta istruttoria ha dimostrato che dall'I_ al 27 luglio 2008, Aroma Francesco ha svolto attività lavorativa all'interno dello stabilimento balneare facente capo a Cral Poste. ... A tanto deve aggiungersi l'attestazione dell'Ufficio Marittimo circa la presenza dell'appellante come bagnino nello stabilimento in data 15 luglio 2008»; che «Nel periodo in questione è sul Cral che incombono gli obblighi retributivi», in quanto, nonostante «la documentazione versata in giudizio comprova che il Cral ha ceduto in affitto lo stabilimento balneare, presso cui l'appellante ha prestato l'attività lavorativa, con rogito notarile del 28 luglio 2008, nel quale si dà atto che in pari data la cessionaria De Vito viene immessa nel possesso della struttura e che il ramo di azienda viene concesso in affitto senza dipendenti (v. rogito notarile in data 30 luglio 2008 allegato)», la «legittimazione del Cral permane anche ove volesse condividersi il prospettai/fu assunto difensivo secondo cui la De Vito è stata di fatto l'unico gestore dello stabilimento balneare anche nel periodo anteriore alla formalizzazione della cessione in affitto», non risultando «adottata, all'infuori del deposito del rogito notarile in data 30 luglio 2008, alcuna forma di pubblicità formale della cessione in fitto dello stabilimento balneare né che la vicenda sia stata altrimenti resa nota...»;

3. per la cassazione della sentenza CRAL Poste ha proposto ricorso affidato a tre motivi ulteriormente illustrati da memoria; Francesco Aroma ha resistito con controricorso; Virginia De Vito non ha svolto attività difensiva;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito.Considerato che:

5. con il primo motivo di ricorso si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la «nullità della sentenza o del procedimento. Violazione degli artt. 111, comma 6, Cost.; 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 118 Disp. Att. c.p.c.. Omessa motivazione», per «la motivazione fondata esclusivamente sul richiamo ad un precedente giurisprudenziale di legittimità - peraltro non pertinente - senza tuttavia rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudicante al fine della riconducibilità della fattispecie esaminata al principio di diritto richiamato e, dunque, inidonea a soddisfare i requisiti minimi ritenuti indispensabili»;

6. con il secondo motivo si deduce, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, «poiché il giudicante ha omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio ovverosia che De Vito Virginia sin dal 3.7.2008 aveva stipulato contratti di lavoro riguardanti proprio il "Lido le Poste", uno dei quali è stato sottoscritto con Cappiello Alessandro che ha ricoperto proprio il ruolo di bagnino»;

7. con il terzo motivo si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., «l'omesso esame della prova documentale (contratti di lavoro) relativa alla circostanza che la De Vito abbia di fatto gestito lo stabilimento balneare sin dal 3.7.2008. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art. 111, comma 6, della Costituzione; degli artt. 132, comma 2, n. 4; 115, 116 c.p.c.; 2697, 1372, 2556 c.c.>>, per avere la Corte di Appello «omesso di esaminare la prova documentale ed i fatti ad essa collegati di cui al secondo motivo di ricorso, ritenendo la permanenza della legittimazione del Cral», nonostante «la De Vito fosse l'unico gestore dello stabilimento balneare»;

8. il primo motivo è inammissibile: quanto alla seconda censura/ per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte al n. 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. dall'art. 54, comma 1, lett. b), del D.I. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella I. n. 134 del 2012, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata il 6.9.2019; quanto alle censure sollevate nella prima parte, perché non indica il fatto storico (cfr. Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, la cui omessa considerazione avrebbe condotto alla nullità della sentenza né, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ad un vizio della sentenza «così radicale da comportare», in linea con «quanto previsto dall'art. 132, n. 4, c.p.c., la nullità della pronunzia per mancanza di motivazione», non potendosi configurare, nella fattispecie, un caso di motivazione apparente o di mancanza di motivazione, da cui conseguirebbe la non idoneità della sentenza a consentire il controllo delle ragioni poste a fondamento della stessa;9. il secondo motivo, teso a sollecitare un ragionamento presuntivo della Corte, non è meritevole di accoglimento, perché la ricostruzione fattuale ed il procedimento di sussunzione operati dai giudici di seconda istanza non sono stati adeguatamente incisi dalle doglianze.

Inoltre, lo stesso appare articolato in modo da contrapporre una diversa valutazione rispetto al percorso decisionale censurato, non suffragata da elementi decisivi, tali da dover condurre i giudici ad una diversa pronunzia rispetto alla decisione impugnata, peraltro in linea con gli arresti giurisprudenziali di legittimità nella materia (citati a pag. 5 della sentenza), alla stregua dei quali «nell'ipotesi di trasferimento dell'azienda non accompagnato da pubblicità formale (nel caso in cui essa sia legislativamente imposta) o comunque "di fatto", idonea a rendere nota al pubblico l'avvenuto trasferimento, l'imprenditore cedente è, in forza del principio dell'apparenza del diritto, responsabile per le obbligazioni assunte dal cessionario ed è, quindi, passivamente legittimato nella controversia promossa, in relazione a quelle obbligazioni, contratte dal terzo in buona fede, il quale, ignaro della cessione, abbia ragionevolmente ritenuto di aver trattato con il cedente stesso o con persona munita del potere di rappresentarlo» (v., ex multis, Cass. nn. 2838/2005; 11491/2004).

Peraltro, il ricorrente non ha assolto all'onere di indicare, in modo specifico, i criteri ritenuti, in concreto, non osservati dai giudici di appello ed il modo in cui gli stessi se ne sarebbero discostati, «non essendo, all'uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante» (v., ex multis, Cass.nn. 4832/2016; 5595/2014; 17033/2012; 20303/2011);

10. il terzo motivo è inammissibile sotto diversi e concorrenti profili: innanzitutto, perché solleva differenti censure senza il rispetto del canone della specificità del motivo, che determina, nella parte argomentativa dello stesso, la difficoltà di scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio e, dunque, di effettuare puntualmente l'operazione di interpretazione e di sussunzione delle censure (cfr., tra le molte, Cass. nn. 21239/2015, 7394/2010, 20355/2008, 9470/2008). Al riguardo, è da osservare che le Sezioni Unite di questa Corte, dinanzi ad un motivo di ricorso che conteneva censure astrattamente riconducibili ad una pluralità di vizi tra quelli indicati nell'art. 360 c.p.c., hanno ribadito la critica di tale tecnica di redazione del ricorso per cassazione, evidenziando «la impossibilità di convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irrimediabile eterogeneità» (Cass., SS.UU., nn. 26242/2014; 17931/2013).

Inoltre, quanto alle doglianze che investono gli artt. 111, sesto comma, Cost., e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., valgano le stesse considerazioni innanzi esplicitate in ordine alla prima parte del primo mezzo di impugnazione; quanto alla prima censura, la stessa tende ad una nuova valutazione delle prove documentali. E', altresì, da ribadire, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte (cfr., per tutti, Cass., SS.UU., 15486/2017), che «La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli.

A tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (v., tra le altre, Cass. nn. 20867/2020; 24434/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053/2014)».

Infine, per ciò che riguarda le censure relative agli artt. 2697, 1372, 2556 c.c., si rileva che «è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito>> (Cass., SS.UU., n. 34476/2019);

11. per le considerazioni svolte, il ricorso va respinto;

12. le spese del presente giudizio, liquidate, in favore di Francesco Aroma, come in dispositivo, seguono la soccombenza; nulla per le spese nei confronti di Virginia De Vito, rimasta intimata;

13. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Francesco Aroma, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; nulla per le spese nei confronti di Virginia De Vito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di