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Ordinanza Interlocutoria — n. 34779/2022 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax payment plan appeal due to new law suspending proceedings pending legislative clarification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34779/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court suspended the tax appeal regarding a one-day late payment penalty under a new legislative provision. The taxpayer argued that a single-day delay does not justify losing the installment plan benefit, while the tax agency contended that any delay triggers automatic forfeiture. The decision was made because the new law explicitly requires suspending proceedings when legislative clarity is pending, preventing a final ruling on the interpretation of the forfeiture rule.

Regesto Legislator

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Art. 3 bis d.lgs. n. 462/1997; Art. 5 comma 10 legge n. 130/2022: When a new law mandates suspension of proceedings pending legislative clarification, the court must halt the case to avoid premature adjudication on unsettled statutory interpretations.

Parole chiave

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tax installment plan forfeiture single day payment delay procedural suspension order legislative clarification pending tax appeal suspension good faith presumption Corte di Cassazione tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997
Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento relativo ad IRPEF per l'anno d'imposta 2006 relativa alla decadenza dal beneficio del pagamento rateale di cui all'art. 3 bis del d.lgs.
Art. 15 ter del d.P.R. n. 602 del 1973
19-10-2022 -2- del 1997, nonché dell'art. 15 ter del d.P.R. n. 602 del 1973 in quanto secondo l'art.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022
L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava istanza di sospensione del giudizio ex art. 5 della legge n.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14625-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro BARUFFA GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA, 670 presso lo studio dell'avvocato MORABITO MARIA CHIARA, rappresentato e difeso dagli avvocati TIBERTI CLAUDIO, VIGNA ALESSSANDRO; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 1379/12/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 30/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento relativo ad IRPEF per l'anno d'imposta 2006 relativa alla decadenza dal beneficio del pagamento rateale di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997 in virtù del ritardo di un giorno nel pagamento della sedicesima rata; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che il ritardo di un solo giorno non può essere equiparato al mancato versamento e non fa pertanto decadere il piano rateale, in quanto il lieve ritardo di un solo giorno nel pagamento della sedicesima rata, in considerazione del tempestivo pagamento di tutte le altre rate, appare un evidente errore scusabile per la presunzione di buona fede.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava istanza di sospensione del giudizio ex art. 5 della legge n. 130 del 2022. Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis del d.lgs. n. 462 Ric. 2021 n. 14625 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- del 1997, nonché dell'art. 15 ter del d.P.R. n. 602 del 1973 in quanto secondo l'art. 3 bis cit. il ritardo nel pagamento di anche una sola rata comporta la decadenza dalla rateizzazione.

Considerato che la parte contribuente, con istanza del 3 ottobre 2022, ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022; ritenuto che ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione del disposto di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022, sia con riferimento alla pendenza della lite sia con riferimento al valore della causa

P.Q.M.

sospende il giudizio ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022 e rinvia a nuovo ruolo dinanzi alla quinta sezione civile tributaria. Così deciso nella camera di consiglio del