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Ordinanza Interlocutoria — n. 34778/2022 — snciv Generato dall'IA

Court remits case to Fifth Civil Section due to significant legal issue regarding time extension for health reasons.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34778/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Fifth Civil Section of the Court of Cassation remitted the case to a new hearing date rather than issuing a final judgment. The taxpayer challenged a regional tax commission decision that rejected a request for time extension, arguing that a single lawyer's health issues should have allowed for a remission of deadlines. The court determined that the legal question regarding the applicability of time extension in this specific context required specialized examination by the Fifth Section.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.: When a question of law raised in an appeal possesses particular relevance, the Court of Cassation may decide to remit the case to the Fifth Civil Section for examination.

Parole chiave

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time extension health impediment tax appeal remission of terms Cassation remission legal relevance fifth civil section procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 152 cod. proc. civ.
3, la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 152 cod. proc. civ. e dell'art.
Art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
e dell'art. 21 del d.lgs.
Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione dinanzi alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
art. 152 cod. proc. civ
3, la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 152 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14572-2021 proposto da: CONVERSI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SACCHEETI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CICERCHIA RENATO; - eantrdrie--ateente contro COMUNE GUIDONIA MONTECELIO; - intimato - avverso la sentenza n. 3639/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che la parte contribuente impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avente ad oggetto l'annullamento di più avvisi di accertamento relativi ad IMU per gli anni compresi dal 2012 al 2015; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello della parte contribuente affermando che nel caso di specie non è applicabile l'istituto della rimessione in termini, che richiede la dimostrazione di un impedimento totale del difensore mentre nel caso di specie la parte contribuente aveva conferito mandato a rappresentarlo a due professionisti, di cui uno solo impedito per motivi di salute.

La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso; Tre Esse Italia si costituiva con controricorso mentre il comune di Guidonia Montecelio non si costituiva. Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 152 cod. proc. civ. e dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la sentenza impugnata erroneamente Ric. 2021 n. 14572 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -2- escluso l'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini nonostante l'impedimento del difensore dipendesse da motivi di salute. Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione dinanzi alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 19