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Ordinanza Interlocutoria — n. 34776/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal to ordinary section due to new legislative suspension rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34776/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal and remitted the case to the ordinary section. The taxpayer argued the Regional Tax Commission failed to properly motivate its decision regarding rental fee disproportionality. The court determined the case falls under the specific category of disputes eligible for suspension under the new law. Consequently, the proceedings were halted pending the ordinary section's review.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 10, Law No. 130/2022; Art. 5, comma 6, Law No. 130/2022: When a tax dispute falls within the categories listed in paragraph 2 of Article 5, paragraph 10 of Law No. 130/2022, the proceedings must be suspended and remitted to the ordinary section.

Parole chiave

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tax appeal suspension ordinary section remittal Law 130/2022 rental fee disproportionality procedural suspension deduzione per affitto nelle prestazioni complementari deduzione fiscale delle spese d'acquisizione deduzione dal reddito computabile

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 10, Law No. 130/2022
600/1973 e dell'art. 56, quinto comma, del D.P.R.
Art. 5, comma 6, Law No. 130/2022
600/1973 e dell'art. 56, quinto comma, del D.P.R.
Art. 360, comma 1, n. 3, Civil Procedure Code
civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5, Civil Procedure Code
civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
cpv.); che avverso tale decisione MARZIO VILLARI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 29083-2020, proposto da: MARZIO VILLARI (C.F. VLLMRZ58D11H703A), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.TI MARCO MICCINESI e FRANCESCO PISTOLESI, unitamente ai quali è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 187/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 12/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a MARZIO VILLARI un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F. e relative addizionali, nonché I.V.A., oltre interessi e sanzioni, relativamente agli anni di imposta 2013 e 2014, conseguenti al recupero a tassazione di costi dedotti, benché non inerenti; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Lucca che, con sentenza n. 275/2016, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Toscana, la quale, con sentenza n. 187/2020, depositata il 12/02/2020 accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come gli avvisi di accertamento impugnati fossero motivati, essendo ivi "esaustivamente spiegato il percorso logico/valutativo seguito dall'ente impositore...indicati i criteri seguiti e la fonte degli elementi sulla cui base detti criteri sono stati valorizzati" (cfr. p. 2, terzultimo cpv., della motivazione della sentenza impugnata) nonché evidenziando come "gli atti cui hú ratto riferimento l'Agenzia nella motivazione.., sono per un verso di carattere generale (le risultanze O.M.I. pubblicate su sito ufficiale dell'Agenzia, agevolmente accessibili a chiunque e, in particolare - fatto notorio - a chi esercita la professione notarile), per altro verso già indiscutibilmente conosciuti dal contribuente (i canoni di locazione applicati ad immobili di similare consistenza, relativi a contratti stipulati dalla società di Ric. 2020 n. 29083 sez.

Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -2- cui egli stesso è socio totalitario, e quindi implicitamente o indirettamente beneficiario)" (cfr. ivi, ult. cpv.); che avverso tale decisione MARZIO VILLARI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, primo comma, della L. n. 212/2000 e dell'art. 3 della L. n. 241/1990, nonché dell'art. 42, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 56, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972" (cfr. ricorso, p. 8), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto gli atti impugnati motivati, sebbene agli stessi non fossero allegati "tutti quegli atti, ivi menzionati, dai quali l'Ufficio dichiara di aver dedotto l'asserita "sproporzione" dei canoni locatizi convenuti tra il signor Villani e la società locatrice" (cfr. ivi, penultimo cpv.); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) delromesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che denotano l'inidoneità dei documenti e degli atti richiamati (ma non allegati) dall'Amministrazione finanziaria a supportare logicamente l'affermazione della presunta "sproporzione" del canone di locazione pattuito rispetto ai valori di mercato" (cfr. ricorso, p. 20), per avere la C.T.R. omesso di valutare circostanze (illustrate alle pp. 17 -19 e 21, ult. cpv. e 22, del ricorso), che dimostrerebbero l'insussistenza di sproporzione tra canoni pagati e valore degli immobili; che parte ricorrente ha, tuttavia, depositato telematicamente (in data 29.9.2022) istanza di sospensione del presente Ric. 2020 n. 29083 sez.

Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 rd giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della I. n. 130 del 2022; che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima I. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione, la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria;

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria tributaria. Così deciso in Roma, nella camera di cons