Cassation court dismisses jurisdiction objection but allows appeal due to apparent contradiction in tax court judgment reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the taxpayer's incidental appeal inadmissible for raising a jurisdiction objection for the first time on appeal, while accepting the tax authority's claim of apparent contradiction in the lower court's reasoning. The court found the first-instance judgment contradictory because its reasoning accepted the tax office's thesis while its operative part rejected the appeal, rendering the decision unintelligible. Consequently, the lower sentence was quashed and the case remitted to the regional tax court for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 132, n. 4 c.p.c.: A judgment is null if it contains an irreducible contradiction between its reasoning and operative part, rendering the decision unintelligible and violating the constitutional minimum of reasoned judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31167-2020 proposto da: ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FALCI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell'avvocato qARIA GRAZIA ALFISI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO IANIRO; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1868/12/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 31167 sez. MT ud. 12-10-2022 -2- Rg 31167/2020 Agenzia delle entrate riscossione c/ Falci Massimo Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate riscossione (ADER) ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che su impugnazione da parte di Massimo Falci di intimazione di pagamento e cartelle sottese relativi a tributi vari (Tassa automobilistica, Irpef, Iva, Irap per diverse annualità), ha respinto l'appello dell'Ufficio, pur dando atto che nel merito ADER aveva documentato di avere correttamente notificato gli atti presupposti indicati nell'intimazione.
Massimo Falci si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato con quale deduce violazione dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 60 d.p.r. 600/73, ex art. 360 n. 3 c.p.c., contestando la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento. Considerato che: 1.Col primo motivo del ricorso principale l'Agenzia delle entrate riscossione deduce difetto di giurisdizione parziale del giudice tributario in ordine a crediti di natura non tributaria, in violazione dell'art. 2 e dell'art. 19 d.lgs. 546/92, ex art. 360, comma 1, c.p.c. 2.11 motivo è inammissibile. 2.1.È inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta, in sede di legittimità, dalla Agenzia delle Entrate che, soccombente nel merito in primo grado, abbia appellato la sentenza del giudice tributario senza formulare - o dimostrare di avere formulato - alcuna eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 17056 del 10/07/2013). 2.2.Va altresì richiamato il principio secondo cui «nel processo tributario, qualora il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intenda contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, trattandosi di parte vittoriosa eventualmente in via incidentale condizionata ex art. 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» (Cass., n. 2752 del 23/02/2012, Cass. n. 22652 del 11/09/2019). 3.Col secondo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92 e art. 132 c.p.c. e 111 cost. per contraddittorietà e illogicità manifesta. 3.1.Questo motivo è fondato. 3.2.La motivazione della sentenza risulta infatti contraddittoria, con conseguente dichiarazione della sua nullità, contenendo nella parte motiva l'accoglimento della tesi dell'Ufficio e nel dispositivo il rigetto dell'appello dello stesso, non consentendo di cogliere le ragioni della decisione, risolvendosi in motivazione meramente apparente.
Trattasi di fattispecie in cui il provvedimento risulta inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto, incidendo sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale (cfr. Cass. n. 26077 del 2015; Cass. 26074/2018). 3.3.Essa pertanto non rientra nell'ambito del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017); ovvero qualora manchi del tutto la motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 , allorché vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. n. 26764/2019).
Situazioni quest'ultima ricorrente nel caso in esame. 4.Conclusivamente va dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale; accolto il secondo motivo del ricorso principale e, vertendosi in tema di motivazione apparente della sentenza, rimane assorbito il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 12 ottobr