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Ordinanza Interlocutoria — n. 34686/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on administrative illegality prescription, ruling violation is permanent not instant.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34686/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Union of Municipalities' appeal against the Bologna Court of Appeal's decision to annul administrative injunctions regarding tree felling. The appellant argued the administrative illegality was instant rather than permanent, seeking to shorten the prescription period. The court rejected this, citing established case law that environmental alterations like deforestation constitute permanent offenses where the prescription term runs from the cessation of the harmful effect.

Regesto Legislator

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Art. 28 della legge n. 689 del 1981; The administrative illegality involving permanent environmental alteration is classified as a permanent offense, meaning the five-year prescription period commences only upon the cessation of the harmful effects rather than the initial act.

Parole chiave

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administrative illegality permanent offense prescription period environmental violation tree felling Cassation appeal hydrogeological constraint abbattimento di alberi

Disposizioni normative citate

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Art. 28 della legge n. 689 del 1981
Come da tempo chiarito in giurisprudenza, il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n.
art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30724 del 27/11/2018
550426, oltre alla già richiamata Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30724 del 27/11/2018, non massimata)“.
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 5727 del 23/03/2015
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16666 del 27/07/2007
634709; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16666 del 27/07/2007 Rv.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21190 del 29/09/2006
600293; e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21190 del 29/09/2006 Rv.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14633 del 21/11/2001
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14633 del 21/11/2001 Rv.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1152-2022 proposto da: UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. STEFANO CALZOLARI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro CONSORZIO STAZIONE INVERNALE DEL CIMONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ALESSANDRO LENTINI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 2845/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, riformando la decisione di prime cure, accoglieva il gravame proposto dal Consorzio Stazione Invernale del Cimone ed annullava le ordinanze – ingiunzione nn. 59 e 60 del 2019, emesse nei confronti dell’appellante dall’Unione dei Comuni del Frignano a fronte dell’abbattimento e taglio di alberi e piante all’interno di bosco sottoposto a vincolo idrogeologico e paesaggistico. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione l’Unione dei Comuni del Frignano, affidandosi ad un solo motivo.

Resiste con controricorso il Consorzio Stazione Invernale del Cimone. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, riformando la decisione di prime cure, accoglieva il gravame proposto dal Consorzio Stazione Invernale del Cimone ed annullava le ordinanze – ingiunzione nn. 59 e 60 del 20 19, emesse nei confronti dell’appellante dall’Unione dei Comuni del Frignano a fronte dell’abbattimento e taglio di alberi e piante all’interno di bosco sottoposto a vincolo idrogeologico e paesaggistico.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione l’Unione dei Comuni del Frignano, affidandosi ad un solo motivo. Resiste con controricorso il Consorzio Stazione Invernale del Cimone. Con l’unico motivo, la parte ricorrente si duole dell’erronea configurazione, da parte della Corte di Appello, dell’illecito amministrativo contestato in termini di fattispecie istantanea ad effetti permanenti, anziché in termini di illecito permanente, facendo decorrere il termine di prescrizione dalla cessazione dell’attività. Il motivo è fondato.

Al Consorzio controricorrente è stato contestato l’abbattimento di numerose essenze arboree comprese in area boschiva vincolata, realizzato in occasione dell’esecuzione di alcuni interventi di adeguamento tecnico di una pista da sci. La giurisprudenza di questa Corte, in tema di illeciti amministrativi comportanti alterazioni ambientali, è costante nel ritenere che la permanenza sia destinata a durare fino a quando la condotta non venga eliminata nella sua materialità od antigiuridicità, sicché l'attività illecita integra un illecito amministrativo non istantaneo, ma permanente (cfr.

Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30724del 27/11/2018, non massimata; nonché Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5727 del 23/03/2015 Rv. 634709; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16666 del 27/07/2007 Rv. 600293; e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21190 del 29/09/2006 Rv. 592857, tutte richiamate nella prima decisione). Tale principio, affermato con le pronunce massimate per le violazioni in materia di estrazioni da cava, e ribadito da quella più recente, non massimata, per lo sradicamento di porzioni di area boschiva in zone soggette a vincolo paesaggistico realizzato in occasione dell’ampliamento di un sito industriale, è pienamente applicabile anche al caso di specie, poiché è indiscutibile che le diverse violazioni suindicate abbiano in comune il profilo dell'alterazione ambientale.

La violazione, di conseguenza, avrebbe dovuto essere considerata di natura permanente, con conseguente decorrenza del relativo termine di prescrizione dalla cessazione degli effetti permanenti dannosi. Come da tempo chiarito in giurisprudenza, il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981 per la prescrizione dell’illecito amministrativo opera con riguardo sia alla violazione, sia alla relativa sanzione pecuniaria, e decorre dalla data in cui la violazione stessa è stata compiuta, che, ove questa abbia carattere permanente, coincide con il momento di cessazione della permanenza (cfr.

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14633 del 21/11/2001 Rv. 550426, oltre alla già richiamata Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30724 del 27/11/2018, non massimata)“. Il Collegio non condivide la proposta del relatore e , non ravvisando l’evidenza decisoria, ritiene opportuno disporre il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica. PQM la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udien