Cassation court dismisses tax authority appeal, allowing taxpayer's claim due to flawed reasoning and evidentiary gaps.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering a remand for a new trial. The authority argued the lower court's reasoning was apparent and violated statutory provisions regarding tax discrepancies. The court found the lower court's reliance on mere conjectures and incomplete evaluation of documentary evidence constituted a violation of the burden of proof and proper motivation requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c. n. 4; Art. 360 c.p.c. n. 3: A judgment is void if the court's reasoning is merely apparent or if it fails to adequately address all relevant evidence, relying instead on conjectures rather than a complete documentary assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 8227 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro TELEX IMMOBILIARE s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. Antonio Spallieri con domicilio eletto in Roma presso l’avv.
Giuseppe Sottile nel suo studio C. so Trieste n. 16 (PEC: avvantoniospallieri@pec.it); - controricorrente - Oggetto: ricorso per cassazione – motivi di merito Cons.Est. Roberto Succio - 2 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Campania n. 5993 / 1 5 / 2 0 depositata i n data 1 4 / 12 /20 2 0 , notificata il 22/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28 / 0 9 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatoleper IRES, IRAP, IVA anno 201 3; - la CTP rigettava il ricorso; la società contribuente appellava la pronunciadi primo grado ; la CTR accoglieva l’appello; - ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidatoa due motiv i ; - lasocietà resiste con controricorso;
Consideratoche: - il primo motivo censura la sentenza impugnata p er motivazione apparente,denunciando la violazione dell’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR motivato lapropria decisione in modo apparente; - il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell ’art. 39c. 2 lett. d - bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente annullato l’atto impugnato unicamente sulla base delriscontro della giustificazione della discrasia di cui si è detto, conciò delegittimando la ricostruzione dell’Ufficio, giustificazione basata su congetture piuttosto che su un adeguato assetto documentale; - i motivi, strettamente connessi tra loro e quindi suscettibili di esamecongiunto, son o fondati; - effettivamente, la CTR nel ritenere fondate le ragioni della società contribuente, ha espresso riguardo ad esse un giudizio di “verosimiglianza” che rende la motivazione così espressa manifestata in modo “perplesso”, quindi suscettibile pur semp re Cons.Est.
Roberto Succio - 3 di censura ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. ( tra molte, Cass. Sez.1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 ); - e tale difetto motivaziona le emerge anche alla luce dell’ulteriore passaggio della sentenza impugnata che liquida come “congetture”una serie di elementi documentali dedotti dall’Ufficio, lacui valutazione è stata poi operata in modo parziale, avendo la CTR dato conto in motivazio ne solo delle discrasie riguardanti i rapporticon il cliente Wind, senza prender posizione riguardo gli altrirapporti contrattuali in essere con altri soggetti; - in tal modo la sentenza impugnata, a fronte dell’accertamento basato su presunzioni cd. super semplici, incorre parimenti nella denunciata violazione del riparto dell’onere probatorio con riferimento alle altre operazioni di cui alle fatture di vendita emessenei confronti degli altri clienti rispetto all’ammontare degli acquisti; - pertanto, in acc oglimento del primo e del secondo motivo di ricorso,la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovoesame; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in dive