Cassation appeal dismissed as late because notification to the Tax Office Secretariat started the short appeal period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Ministry and Revenue Agency's joint cassation appeal was declared inadmissible due to procedural delay. The court found that the short appeal period began when the Tax Office Secretariat received the judgment via PEC on October 19, 2020, not when the Revenue Agency received it. Consequently, the appeal filed on April 12, 2021, was untimely. The court dismissed the appeal and ordered the appellants to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 c.p.c.; Art. 16 bis d. Lgs. n. 546/1992: The short appeal period commences upon notification to the Tax Office Secretariat, the legitimate creditor, rendering appeals notified to the Revenue Agency after that date inadmissible for lateness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 10904 /202 1 proposto da MINSTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporeentrambi rappresentat i e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – Contro METALSIRA s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa giusta procura speciale in atti dall’avv.
Maria Rita Pistocchio(PEC: studio.pistocchio@pec.giuffre.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tribu taria Regionale del la Calabrian. 2 426 / 0 3 / 2 0 depositata i n data 1 2 / 10 /20 2 0 ; Oggetto: ricorso cassazione – inammissibilepertardività Cons.Est. Roberto Succio - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28 / 0 9 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - la società contribuente ricorreva avverso il silenzio rifiuto di rimborsodel contributo unificato versato in eccedenza; - impugnava l’atto impositivo la società; - la CTP di Cosenza rigettava il ricorso; la contribuente appellava la pronuncia;la CTR accoglie va l’impugnazione ; - ricorr ono a questa Corte il Ministero dell’Economia e delle Finanze el’Agenzia delle entrate, con unico ricorso congiunto affidato a un solomotivo; - la società resiste con controricorso;
Consideratoche: -va preliminarmente affrontata l’eccezione di inammissibilità de l ricorso propostodi fronte a questa Corte, posta in controricorso; -la stessa è fondata : effettivamente, i l ricorso è inammissibile in quanto tardivo; -è in atti prova della notificazione dell a sentenza impugnata – eseguita comeprevede l’art. 16 bis del d. Lgs. n. 546 del 1992 in data 19 ottobre 2020 direttamente dal contribuente, tramite il proprio difensore nel merito,alla controparte; -in questo caso, la controparte del contribuente noti ficante la sentenza , aifini del decorso del termine breve di cui all’art. 32 5 comma 2 c.p.c.
è daidentificarsi non nell’Agenzia delle Entrate ma nella Segreteria della CTP legittimata a contraddire in quanto creditrice del contributo unificato; tanto che è proprio detto soggetto a richiedere il maggior contributo unificato al contribuente con proprio atto impositivo suscettibiledi impugnazione di fronte al giudice tributario; -perfezionatasi, via PEC , proprio nei confronti della Segreteria della CTP indata 19 ottobre 2020 la notifica della sentenza qui impugnata , ne è derivatal’idoneità di tale notifica a far decorrere il termine per il ricorso per cassazione in capo al notificatario, la Segreteria della CTP qui Cons.Est.
Roberto Succio - 3 surrogata in sede di Legittimità dal Min istero dell’Economia e delle Finanzee non invero dall’Agenzia delle Entrate; -resta infatti irrilevante ai fini del decorso del termine breve la notifica della pronuncia gravata all’Agenzia delle Entrate , pure perfezionatasi comeè prova to in atti; -p er tanto, il ricorso per cassazione posto in notifica via PEC in data 12 aprile 2021 risulta quindi tardivo poiché l’ultimo giorno utile per la sua notificatempestiva era il 17 dicembre 2020 ; -conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile; -le s pese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. dichiarainammissibile il ricorso ; condanna le part i ricorrent i in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente