Tax court dismissed taxpayer's appeal; tax authority must prove non-existence of operations, shifting burden to taxpayer to prove transaction reality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax authority appealed a first-instance ruling that had accepted the taxpayer's claim of non-existent operations based solely on invoice presentation. The court found the lower tribunal erred by accepting documentary evidence of payment as sufficient proof of transaction reality without further investigation. Consequently, the decision was overturned to require the taxpayer to actively prove the existence of the contested operations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 c.c.; Art. 19, 21 DPR 633/1972; Art. 360 c.p.c. n. 3, 5: Once the tax authority demonstrates the objective non-existence of operations, the burden shifts to the taxpayer to prove the actual existence of the transactions, which cannot be satisfied merely by the formal regularity of invoices or payment records.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 1 9825 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro PARISs.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Lombardia sez. staccata di Brescia n. 292 / 25 / 2 1 depositata i n data 14/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28 / 0 9 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;
Rilevatoche: Oggetto: operazioni oggetivamente inesistenti -onere della prova Cons.Est. Roberto Succio - 2 - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IR ES, IR AP e IVA per l ’anno 201 1 con il quale l’Ufficiorecuperava l’iva detratta e i costi dedotti in forza di fatture ricevute dalle società AV s.r.l. e ICI s.r.l. che riteneva emesse e utilizzatea fronte di operazioni oggettivamente inesistenti; - la CTP rigettava il ricorso; la contribuente società appellava la pronunciadi primo grado ; la CTR accoglieva l’appell o ; - ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria co n atto affidatoa quattro motivi ; - la società è rimasta intimata;
Consideratoche: - il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697e 2729 c.c., degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 9172, 109 TUIRin relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, a fronte degli elementi presuntivi dedott i e provati atti a trasferire in capo al contribuentel’onere di dar prova dell’esistenza delle prestazioni oggetto delle fatture contestate, ritenuto invece idonea a tali fini la mera presenza documentale delle fatture nella contabilità societaria unitamentealla prova del loro effettivo pagamento; -il secondo motivo si incentra sull ’omesso esame di un fatto controverso edecisivo per il giudizio , oggetto di discussio ne tra le parti, in relazione all’art.360 c. 1 n. 5 c.p.c per avere la CTR mancato di dare rilievo – in sintesi - ai fatti storici dedotti dall’Ufficio relativamente alla inidoneità deifornitori della società contribuente a eseguire le prestazioni oggetto dellefatture contestate; - i motiv i, suscettibili di trattazione congiunta in quanto strettamente connessi,sono ambedue fondat i ; - effettivamente, l a CTR ha errone amente ritenuto idonea a dar prova dell’esistenzadelle prestazioni contestate unicamente l a presentazione delladocumentazione contabile , vale a dire le fatture oggetto di rilievo, e la sola circostanza relativa al pagamento delle stesse , con ciò contraddicendoi principi di diritto in tema più volte affermati da questa Corte Suprema (in argomento si veda no Cass.
Cons.Est. Roberto Succio - 3 Sez.5, Sentenza n. 33915 del 19/12/2019 ; ma anche Cass. Sez.5, Ordinanza n. 17619 del 05/07/2018; unitamente a Cass. Sez.5, Ordinanza n. 27554 del 30/10/2018; e in ultimo Cass. Sez.5, Sentenza n. 28628 del 18/ 10/2021) secondo i quali una volta chel'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici,l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo taleonere ritenersi assolto con la sola esibizione della fattura, ovvero in ragionedella mera regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quant o essi vengono di regola utilizzati proprioallo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia; -alla luce della decisione che precede, i restanti motivi sono assorbiti; -in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, la sentenza èquindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispettodei principi sopra ricordati; p.q.m. accoglieil primo e il secondo motivo ricorso; dichia ra assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Co rte di gius tizia Tributaria di secondo grado della Lombardia – sezione