Italian tax court allows appeal by accepting new grounds in second instance, overturning lower court dismissal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court allowed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision that had dismissed the taxpayer's claim. The authority argued the lower court violated the prohibition on new grounds in appeal by accepting arguments not raised in the first instance. The court ruled that the lower court's failure to examine the taxpayer's specific nullity exception constituted a violation of procedural rights, necessitating the cassation of the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 57 d.Lgs. n. 546/1992; Art. 56 d.Lgs. n. 546/1992: The prohibition on new grounds in appeal does not justify the dismissal of an appeal when the lower court fails to examine specific exceptions raised by the taxpayer, thereby violating the principle of adversarial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 21388 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro BOSSONICOLA rappresentato e difeso giusta procura speciale su atto separato dall’avv. Nicola Zingrillo (che indica l’indirizzo in PEC: zingrillo.nicolalibero@avvocatifoggia.legalmail.it) e dall’avv.
Rosanna Scarano(PEC: sc arano.rosanna@avvocatifoggia.legalmail.it ) - controricorrente - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Puglia n.252/26/ 21 depositata i n data 25 / 0 1 /20 2 1 ; Oggetto: divieto di ius novorum. Cons.Est. Roberto Succio - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28 / 0 9 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - Bosso Nicola ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatogliper l’anno 201 0 ai fini del recupero di maggior e IRPEF;
IVAed IRAP oltre addizionali, interessi e sanzioni di legge; - la CTP accoglieva il ricorso; l’Agenzia delle Entrate appellava la pronuncia;la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidatodue motiv i illustrati da memoria ; - ilcontribuente resiste con controricorso ; Consideratoche: - il primo motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli artt.49, 53, 56, 57 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice dell’appello ritenuto che l’Ufficioabbia modificato la causa petendi , deducendo in appello motivi diversi da que lli dedotti in primo grado, con ciò violando l’art.57 del d.
Lgs. n. 546 del 1992; - il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 56 del d. Lgs. n. 546del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente confermato l’annullamento dell’atto impugnato, in quanto il contribuente, vittorioso in primo grado, non aveva riproposto in appello (grado nel quale non si è costituito) le p roprie eccezioni , che quindi non dovevano essere esaminate; - i motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto tra loro connessi,illustrati analiticamente in memoria, sono fondati; - preliminarmente ritiene il Collegio, decidendo in difformità dalla proposta del Consigliere Relatore, che la trascrizione sia pur parzialedell’atto di appello operata a pagg. 11 – 12 del ricorso per cassazione, sia di per sé idonea a rendere le censure rispettose delprincipio di “autosufficienza” dei motivi di impugnazi one;
Cons.Est. Roberto Succio - 3 - effettivamente, poi, venendo al contenuto dei motivi, si osserva che la sola statuizione che risulta resa dalla CTP riguardava la pretesanullità dell’atto impositivo per violazione dell’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000: questa doveva essere, sol a, oggetto di impugnazionedell’Ufficio; - ne deriva che ove mai l’Erario avesse violato il divieto di nova in appello riguardo le ragioni della pretesa impositiva, ciò non avrebbepotuto comunque giustificare la sostanziale declaratoria di inammissibilità d ell’appello (per quanto in dispositivo si provvedaal rigetto); - conseguentemente, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassatacon rinvio al giudice dell’appello; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Pugl