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Ordinanza — n. 34667/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed notification nullity due to missing municipal appointment approval for Cons.Est. messenger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34667/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Tax Agency appealed a regional tax court decision that had accepted a taxpayer's challenge to a tax assessment. The agency argued the notification was void because the municipal messenger lacked a formal appointment resolution and specific role in the municipal organogram. The Supreme Court agreed, ruling that such administrative formalities do not invalidate the notification when the messenger's role is clearly defined in the organogram, thus upholding the lower court's acceptance of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 60 DPR n. 600/1973; Art. 56 DPR n. 633/1972; Art. 156 c.p.c.: The absence of a specific municipal resolution appointing a Cons.Est. messenger does not render the notification null if the messenger's role is clearly established in the municipal organogram.

Parole chiave

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tax notification validity municipal messenger appointment organogram inclusion administrative formalities nullity of notification Cons.Est. Roberto Succio tax appeal procedure comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 60 DPR n. 600/1973
; - il secondo motivo censura la pronuncia impugnata per violazione ancoradell’art. 60 del d.P.R.
Art. 56 DPR n. 633/1972
600 del 1973 e dell’art. 56 del d.P.R.
Art. 156 c.p.c.
per avere la CTRerroneamente ritenuto illegittima la notifica degli atti impugnati in quantoeffettuata da messo com unale la cui nomina in quanto illegittima era inesistente e non nulla, neppure quindi operando la sanatoria del viziodi cui all’art. 156 c.p.c.
Art. 160 c.p.c.
383 del 1934, ora abrogato, non è riconducibile ai casi di nullità specificamente indicati dall'art. 160 c.p.c. né ad altra previsione desumibiledai principi generali di cui agli art.
Art. 273 R.d.n. 383/1934
Roberto Succio - 3 comunale da parte della Giunta municipale, al pari della mancata approvazione prefettizia della sua nomina già prevista dall'art. 273 del R.d.n.
art. 156 c.p
per avere la CTRerroneamente ritenuto illegittima la notifica degli atti impugnati in quantoeffettuata da messo com unale la cui nomina in quanto illegittima era inesistente e non nulla, neppure quindi operando la sanatoria del viziodi cui all’art. 156 c.p.c.
art. 2697 c.c
633del 1972 e dell’art. 2697 c.c.
art. 160 c.p
383 del 1934, ora abrogato, non è riconducibile ai casi di nullità specificamente indicati dall'art. 160 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29966 del 19/11/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 23 5 19 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro GRUOSSO COSTRUZIONI s.a.s ., in persona del legale rappresentante pro tempore LAVINIA ANNA MARIA, anche in proprio ; GRUOSSO MICHELE,GRUOSSO ANTONIO -intimati - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Basilicata n. 141 / 01 / 2 1 depositata i n data 09 / 0 6 /20 2 1 e notificata in paridata;

Oggetto: notifica accertamento – nomina messocomunale Cons.Est. Roberto Succio - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28 / 0 9 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - la società contribuente e i soci della stessa ricorreva no avverso l’avviso di accertamento notificatole per IR AP e IVA per l ’anno 2013e i conseguenti accertamenti personali con i quale l’Ufficio rideterminava maggiori tributi a seguito della mancata presentazionedella dichiarazione da parte della società; - la CTP accoglieva i ricors i ; l’Ufficio appellava la pronuncia di primo grado;la CTR rigettava l’appell o ; - ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidatoa tre motivi ; - la società e i soci sono rimast i qui intimat i ;

Consideratoche: - il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione de ll’ art . 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art.156 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTRerroneamente ritenuto illegittima la notifica degli atti impugnati in quantoeffettuata da messo com unale la cui nomina in quanto illegittima era inesistente e non nulla, neppure quindi operando la sanatoria del viziodi cui all’art. 156 c.p.c. ; - il secondo motivo censura la pronuncia impugnata per violazione ancoradell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 19 73, dell’art. 56 del d.P.R. n. 633del 1972 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto necessario, per la legittima nomina del messo notificatore comunale, un atto del sindaco, non risultandosufficiente l’inquadramento dello stesso nella pianta organica contale specifica mansione; - i due ridetti motivi, suscettibili di trattazione congiunta in quanto articolazionidi una medesima censura, sono fondati; - questa Corte ha già chiarito ( in termini si veda Cass.

Sez.5, Sentenza n. 29966 del 19/11/2019) che in tema di notificazioni tributarie, la mancata adozione d ella delibera di nomina del messo Cons.Est. Roberto Succio - 3 comunale da parte della Giunta municipale, al pari della mancata approvazione prefettizia della sua nomina già prevista dall'art. 273 del R.d.n. 383 del 1934, ora abrogato, non è riconducibile ai casi di nullità specificamente indicati dall'art. 160 c.p.c. né ad altra previsione desumibiledai principi generali di cui agli art. 156 e 157 stesso codice, poiché la nomina del messo e la legittimazione ad eseguire la notificazione discende direttamente dalla legge (in particol are dall'art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972), sicché ai fini della qualifica di messo comunaleè sufficiente l'inquadramento, incontrovertibilmente accertato dal giudice di merito, nella pianta organica dell'amministrazione di appartenenzacon quella specifica mansione ; - nel decidere diversamente, l a CTR ha quindi commesso errore di diritto; - alla luce della decisione che precede, i l restant e terzo motiv o è assorbito; - in accoglimento del primo motivo e del secondo motivo di ricorso, la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esamedel merito della causa nel rispetto dei principi sopra ricordati; p.q.m. accoglieil primo e il secondo motivo di ricorso; dichia ra assorbit o i l terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Co rte di giustizia tributariadi secondo grado della Basilicata in