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Ordinanza — n. 34666/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of valid special power of attorney for the specific cassation phase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34666/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the power of attorney granted to the lawyer lacked the specific requirement of being issued after the contested second-instance judgment. Although the client later attempted to ratify the attorney's actions, the Court held that such ratification cannot cure the defect in a special power of attorney for cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the lawyer was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 365 et seq. c.p.c.; The special power of attorney for the cassation phase must be issued after the contested judgment, expressly confer the power to defend in cassation, and be prior or concurrent with the filing of the appeal; a subsequent declaration of will or ratification cannot validate a defective power of attorney.

Parole chiave

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special power of attorney cassation phase procedural admissibility ratification of attorney procedural costs inosservanza amministrativa di prescrizioni d'ordine violazione degli oneri dell'autorizzazione inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 365 et seq. c.p.c.
Art. 83 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà – quindi - atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avv.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
art. 83 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. s.u. 1161/1961
Cass. 13263/2020
Cass. 5517/2019
Cass. 18834/2017
Cass. 7014/2017
Cass. 24422/2016
Cass. S.U. 11531/2009
Cass. s.u. 13431/2014
Tale atto, manifestando la volontà di far propria l’attività svolta dal difensore, non può sanare il difetto di valida procura, non essendo ammissibile la ratifica rispetto alla procura speciale (Cass. s.u. 13431/2014).
Cass. 25435/2019
Cass. 14281/2016
Il ricorso è quindi inammissibile, con aggraviodelle spese liquidate in dispositivo a carico del difensore, che ha impugnato in cassazione senza esser munito di valida procura (Cass.25435/2019; Cass. 14281/2016).
Cass. 32009/2019
Cass. 32008/2019
13, comma 1 bis, se dovuto (Cass. 32008/2019.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26857/2021 R.G., proposto da ARDIZIO S.R.L.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Mauro Mengucci, con domicilio eletto in Roma, alla Via Giulio Cesare n. 95, presso l’avv. Sabrina Magrini. -RICORRENTE- contro COMUNE DI PESARO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Isabella Gattini, con domicilio in Pesaro, alla Piazza del Popolo 19. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 182/2021, pubblicata in data 9.3.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.9.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.

1. La Ardizio s.r.l.s. impugna in cassazione, con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria, la sentenza del Tribunale di Pesaro che, quale giudice d’appello, ha confermato la decisione con Oggetto: sanzioni amministrative cui era stata respinta l’opposizione della società avverso l’ordinanza ingiunzione dirigenziale, volta al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell’art. 38 L.R. Marche n. 27/2009, poiché l’opponente, in possesso della licenza per commercio itinerante, era stato sorpreso ad esercitare il commercio in sede fissa. Il Comune resiste con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

1. Il primo motivo denuncia la viola zione dell’art. 18, commi 2 e 3, L. 689/1981, sostenendo che l’amministrazione –senza addurre giustificazioni - non aveva proceduto all’audizione del sanzionato, che ne aveva fatto richiesta. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1,4 e 23 del Regolamento della Provincia di Pesaro e Urbino e dell’art. 4 L.R. Marche n. 27/2009, assumendo che la violazione era stata consumata in zona extraurbana appartenente alla Provincia, cui competeva sia il rilascio della licenza che l’accertamento delle violazioni, per cui il provvedimento opposto, adottato dal Comune, era illegittimo.

Il ricorso è inammissibile. La ricorrente si è avvalsa della procura rilasciata a margine dell’atto di appello, con cui era stata conferito anche il potere di proporre l’impugnazione in cassazione. La nozione di procura speciale contenuta nelle norme che regolano il giudizio di cassazione ha una valenza diversa da quella che figura nell’art. 83 c.p.c.: quest’ultima disposizione designa, in contrapposizione alla 'procura generale', la procura relativa ad un determinato giudizio o gruppo di giudizi, mentre gli artt. 365 e ss. c.p.c. stanno invece a sottolineare l'esigenza che la procura sia conferita 'ex professo' con particolare e preciso riferimento alla fase o grado del processo da instaurarsi dinanzi alla Cassazione, in modo che, ogni qualvolta si tratti di adire il giudice di legittimità, la parte manifesti in modo univoco la sua volontà concreta ed attuale di dare vita a quella determinata fase processuale e che a tanto si determini sulla base di una specifica e ponderata valutazione della sentenza da impugnare o, comunque, delle peculiari situazioni già determinatesi nel corso delle pregresse fasi processuali (Cass. s.u.1161/1961).

Occorre – più in particolare - che la procura per il giudizio di cassazione:

a) sia stata rilasciata in data successiva alla pronuncia impugnata;

b) conferisca espressamente al difensore il potere di difendere in cassazione con riferimento alla sentenza impugnata;

c) sia anteriore o coeva alla notifica del ricorso (da ultimo, Cass.13263/2020; 5517/2019; 18834/2017; 7014/2017; 24422/2016; S.U. 11531/2009). Come detto, la procura è stata rilasciata in calce all’atto di appello opposizione e prima che fosse pubblicata la sentenza impugnata. Difetta il requisito dell’anteriorità del suo rilascio rispetto alla decisione di secondo grado. Con atto allegato alla memoria illustrativa, la società ricorrente ha dichiarato “di aver effettivamente conferito la procura speciale e di aver espresso volontà concreta ed attuale di dar vita alla fase del giudizio di legittimità sulla base di una ponderata valutazione della sentenza da impugnare o delle peculiari situazioni già verificatesi nel corso delle pregresse fasi processuali”.

Tale atto, manifestando la volontà di far propria l’attività svolta dal difensore, non può sanare il difetto di valida procura, non essendo ammissibile la ratifica rispetto alla procura speciale (Cass. s.u. 13431/2014). Il ricorso è quindi inammissibile, con aggraviodelle spese liquidate in dispositivo a carico del difensore, che ha impugnato in cassazione senza esser munito di valida procura (Cass.25435/2019; Cass. 14281/2016). In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura, l’attivitàprocessuale è esclusivamente nella responsabilità del difensore, sul quale grava la pronuncia relativa allespese del giudizio, compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo dicontributo unificato (Cass. 32009/2019).

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà – quindi - atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avv. Mengucci, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (Cass. 32008/2019.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il difensore della ricorrente – avv. Mauro Mengucci - al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avv. Mauro Mengucci, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, s