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Ordinanza — n. 34640/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax authority for tardiness dismissal due to statutory suspension of terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34640/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Regional Tax Court's decision declaring the tax authority's appeal inadmissible for tardiness. The taxpayers argued the appeal was timely because a specific suspension of terms applied during the fiscal year, overriding the standard six-month deadline. The court agreed, ruling that the extraordinary suspension of nine months provided by the 2018 decree was cumulative with the ordinary suspension, thereby validating the appeal filed within the extended period.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018; Art. 1, legge n. 742 del 1969: The extraordinary suspension of appeal terms provided by the 2018 decree is cumulative with the ordinary suspension of terms during the fiscal year, preventing the expiration of the appeal deadline when both periods overlap.

Parole chiave

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suspension of appeal terms tax appeal tardiness cumulative suspensions fiscal year suspension Regional Tax Court statutory deadline extension tax litigation procedure sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018
51 e 38 comma 3, DLGS 546/1992, dell'art. 6, commi 1 e 11, DL 119/2018 - conv.
Art. 1, legge n. 742 del 1969
136 del 2018, non è cumulabile con quella dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge n.
Art. 16, comma 1, d.l. n. 132 del 2014
742 del 1969, nel testo novellato, da ultimo, dall'art. 16, comma 1, del d.l.
Art. 327 c.p.c.
136/2018 - nonché dell'art. 327 c.p.c." (cfr.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e/o falsa applicazione degli artt.
art. 380-bis cod. proc. civ
e la CALLIPO GROUP S.R.L.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
art. 327 c.p
136/2018 - nonché dell'art. 327 c.p.c." (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-5, 7.11.2017, n. 26310
civ., essendo in tal guisa la censura riqualificabile dalla Corte (Cass., Sez. 6-5, 7.11.2017, n. 26310, Rv.
Cass., Sez. 6-5, 27.10.2017, n. 25557
646419-01, nonché Cass., Sez. 6-5, 27.10.2017, n. 25557, Rv.
Cass., Sez. 6-5, 15.1.2021, n. 28398
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22940-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro CALLIPO GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. nonché GIACINTO CALLIPO CONSERVE ALIMENTARI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rapp.te e dif.se, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. EDOARDO FERRAGINA, presso il cui studio sono /4e elett.te dom.te in ROMA, alla PIAZZA DEL RISORGIMENTO n. 14; 14l - controricorrenti - avverso la sentenza n. 418/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 04/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla GIACINTO CALLIPO CONSERVE ALIMENTARI S.P.A. ed alla CALLIPO GROUP S.R.L. alcuni avvisi di accertamento con cui l'Ufficio ha provveduto a varie riprese relativamente all'anno di imposta 2012; che i contribuenti impugnarono detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Vibo Valentia che, previa riunione, con sentenza n. 537/2108, accolse i ricorsi; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Calabria la quale, con sentenza n. 418/2021, depositata il 04/02/2021, dichiarò il gravame inammissibile per tardività; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si sono costituite, con controricorso, la GIACINTO CALLIPO CONSERVE ALIMENTARI S.P.A. e la CALLIPO GROUP S.R.L.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51 e 38 comma 3, DLGS 546/1992, dell'art. 6, commi 1 e 11, DL 119/2018 - conv. in L. 136/2018 - nonché dell'art. 327 c.p.c." (cfr. ricorso, p.

7) per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto l'appello Ric. 2021 n. 22940 sez. Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -2- proposto dall'Ufficio inammissibile per tardività, nonostante l'applicabilità, nella specie, della sospensione dei termini di impugnazione contemplata dall'art. 6, comma 1, del d.l. n. 118 del 2019); che il motivo — il quale disvela un error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., essendo in tal guisa la censura riqualificabile dalla Corte (Cass., Sez. 6-5, 7.11.2017, n. 26310, Rv. 646419-01, nonché Cass., Sez. 6-5, 27.10.2017, n. 25557, Rv. 646414-01), senza che possa, per ciò solo, addivenirsi ad una declaratoria di sua inammissibilità, come pure invocato dalla difesa delle controricorrenti è manifestamente fondato; che premesso che non può fondatamente discutersi — come pure fa la difesa delle controricorrenti fa (cfr. controricorso, p. 7, penultimo cpv.) - di "novità della domanda" e, quindi, di inammissibilità del motivo, posto che si tratta di verificare la correttezza o meno della statuizione assunta dalla C.T.R. in ordine alla tempestività del gravame proposto dall'AGENzIA, osserva il Collegio come la materia sia retta dal principio affermato da Cass., Sez. 6-5, 15.1(1.2021, n. 28398, Rv. 662817-01, per cui, in tema di impugnazione, la sospensione straordinaria prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla legge n. 136 del 2018, non è cumulabile con quella dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, nel testo novellato, da ultimo, dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014, nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi; che, dunque, essendo stata la decisione della C.T.P. depositata il 6.4.2018 (cfr. la motivazione della sentenza impugnata, p. 2, primo rigo), il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 Ric. 2021 n. 22940 sez.

Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -3- cod. proc. civ. sarebbe scaduto il successivo 6.11.2018; sennonché in data 24.10.2018 è entrata in vigore la sospensione di nove mesi disposta dal richiamato art. 6, comma 11, con conseguente tempestività dell'appello (comunque) proposto in data 8.11.2018; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con conseguente cassazione della gravata decisione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, perché riesamini, anche nel merito, la vicenda e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la gravata decisione e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo Duemc, c.0,90).1; Dvtt s L,(5, crne grado della Calabria, cui demanda, altresi, F FIq t1 delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella ca