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Ordinanza — n. 34632/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows VAT claim against cooperative parking service provider despite public function.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34632/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision. The cooperative company argued its parking service was exempt due to its public function, but the court ruled that private entities performing public services are VAT subjects unless specific distortion criteria are met. Consequently, the court quashed the lower court's judgment and rejected the company's original appeal, establishing that the cooperative must pay VAT on the service.

Regesto Legislator

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Art. 3, 4 D.P.R. n. 633/1972; Art. 4, n. 5, commi 1 e 4, Art. 13, parte B, lett. b) Direttiva CEE 17 maggio 1977: Private economic operators performing public services via concession or contract are subject to VAT unless they cause competitive distortion.

Parole chiave

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VAT subject status public service concession taxable operations cooperative legal personality competitive distortion private entity public function DPR 633/1972 tassa d'utilizzazione di parcheggio

Disposizioni normative citate

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Art. 3, 4 D.P.R. n. 633/1972
Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.
Art. 4, n. 5, commi 1 e 4, Art. 13, parte B, lett. b) Direttiva CEE 17 maggio 1977
633/72, ed ancora, dell'art. 4, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. V, 25.3.2015, n. 5947
Cass. sez. V, 13.10.2020, n. 22046
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro Assistenzial Sud Società Cooperativa Sociale a r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 2686, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 12.2.2020, e pubblicata il 30.4.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 28.9.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. La Assistenzial Sud Società Cooperativa a r.l. gestiva in appalto, nell'anno di imposta 2004, il servizio di parcheggio a pagamento nei Comuni di Giarre (CT) e di Gliardini-Naxos (ME). A seguito di una verifica fiscale eseguita a carico della contribuente, l'Agenzia delle Entrate di Messina, ritenendo peraltro che le attività svolte dalla società rientrassero nel campo di applicazione dell'Iva, emetteva l'avviso di accertamento n. RJE030100953/2007, attinente ad Iva, Ires ed Irap. Avverso l'atto impositivo, la Società presentava ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, chiedendone l'annullamento.

La CTP, cori sentenza n. 327/11/11 del 28 aprile 2011, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando il recupero ai fini Iva.

2. L'Ente impositore impugnava la sentenza di primo grado, per la parte in cui era rimasta soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina la quale, con sentenza n. 2686/16/20 depositata il 30.4.2020, rigettava l'appello.

3. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dalla CTR, l'Agenzia delle Entrate, che si affida ad un motivo di ricorso. L'intimata Assistenzial Sud non si è costituita. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione o falsa applicazione degli articoli 3 e 4 del Dpr n. 633 del 1972, nonché degli articoli 3, comma 2, n. 1, 4, comma 2, e 10, n. 8, del Dpr n. 633/72, ed ancora, dell'art. 4, n. 5, commi 1 e 4, e dell'art. 13, parte B, lett. b), della Direttiva Cee 17 maggio 1977.

2. Rilevato che la società Assistenzial Sud non risulta costituita nel giudizio di cassazione, sembra necessario evidenziare che la sentenza della CTR impugnata dall'Amministrazione finanziaria è stata depositata il 30 aprile 2020, ed il ricorso per cassazione è stato notificato dall'Amministrazione finanziaria, sia alla società sia al suo difensore in grado di appello, il 5.5.2021. Nel caso di specie deve peraltro anche rilevarsi che il ricorso in primo grado, come emerge dalla sentenza della CTP di Messina allegata in atti, è stato depositato 1'8.1.2008. Pertanto il termine c.d. lungo di impugnazione da applicare è quello di un anno e, tenuto anche conto della sospensione feriale, il ricorso in sede 2_ di legittimità a_p_vanitempestivo.

3. Tanto premesso, l'Agenzia delle Entrate, mediante il suo motivo di ricorso, contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR, per aver erroneamente ritenuto la società Assistenzial Sud soggetto esente dal pagamento dell'Iva. Invero, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Dpr n. 633 del 1972, non sono considerate attività commerciali, e pertanto non sono soggette ad Iva, "le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità".

4. La CTR ha ritenuto che l'attività di gestione dei servizi di parcheggio, svolta dalla Assistenzial Sud società cooperativa, per conto dei comuni di Giarre e Giardini Naxos, dovesse qualificarsi come "attività di natura essenzialmente pubblicistico-istituzionale, che implica l'uso dei poteri propri della pubblica autorità" (sent. CTR, p. III), e che la predetta società non potesse essere considerata soggetto passivo ai fini Iva. Tale conclusione è da ritenersi non condivisibile. Nel caso di specie risulta non contestato che la società abbia svolto un'attività di tipo imprenditoriale, la gestione di un servizio di parcheggio a pagamento, in qualità di soggetto privato dotato di autonoma personalità giuridica (società cooperativa).

Si evidenzia, pertanto, come risultino soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 1 e ss. del Dpr n. 633 del 1972, al fine di poter ritenere la Assistenzial Sud Società cooperativa un soggetto passivo ai fini del tributo dell'Iva. Deve ritenersi, infatti, non dotato di fondamento normativo l'assunto - sostenuto dalla CTR - secondo cui il mero fatto di svolgere un'attività volta alla realizzazione di una funzione "pubblica", sulla base di una relazione contrattuale con il Comune, possa per ciò solo attribuire alla società una veste latu sensu pubblicistica (e quindi esente dal pagamento dell'Iva). 4.1.

In merito, questa Corte di legittimità ha specificamente chiarito che devono considerarsi soggetti passivi Iva "tutti gli operatori economici privati, anche se esercitano l'attività di un ente pubblico per concessione, contratto di servizio o delega, beneficiando dell'esenzione, ove non sia accertato un effetto distorsivo della concorrenza attuale o potenziale, solo lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico che operano quali pubbliche autorità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto assoggettati ad IVA i rapporti tra la società cooperativa a responsabilità limitata, concessionaria di un parcheggio del comune, e gli utenti del servizio)", Cass. sez.

V, 25.3.2015, n. 5947. 4.2. Merita pure di essere segnalato che, ancor più recentemente, sempre con specifico riferimento alla concessione esterna da parte del Comune del servizio di parcheggio a pagamento, questa Corte ha confermato che "con l'acquisto della personalità giuridica, la cooperativa contribuente" assume "la qualità di soggetto passivo IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, sicché le operazioni da essa compiute hanno natura imponibile a prescindere dal fatto che esse siano rese per concessione o contratto dall'ente territoriale e si riferiscano al servizio di parcheggio a pagamento che può rientrare nei compiti dell'ente medesimo", Cass. sez.

V, 13.10.2020, n. 22046.

5. Il motivo di ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria è quindi fondato, conseguendone la cassazione senza rinvio della sentenza censurata ed il rigetto, ai sensi dell'art. 384, cod. proc. civ., dell'originario ricorso introduttivo proposto dalla contribuente, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

6. Le spese di lite, da compensarsi tra le parti in ordine ai gradi di merito del giudizio, in relazione al giudizio di legittimità seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia. La Corte,

P.Q.M.

accoglie il motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., rigetta l'originario ricorso proposto dalla contribuente. Compensa le spese di lite relative ai gradi di merito del giudizio tra le parti, e condanna la Assistenzial Sud società cooperativa a r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, e le liqu