Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34627/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to submit an authentic copy of the contested judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34627/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to submit an authentic copy of the contested judgment. Although the appellant argued procedural violations regarding suspension and civil code norms, the court prioritized the mandatory requirement for document submission under Article 369 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined at all, regardless of the substantive merits or the respondent's lack of defense.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 369 cod. proc. civ.; The failure to deposit an authentic copy of the contested judgment renders the appeal inadmissible, precluding any examination of the substantive grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal authentic copy requirement Code of Civil Procedure procedural defect Italian Supreme Court allegazioni insufficientemente motivate sospensione del procedimento opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369 cod. proc. civ.
Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato improcedibile, attesa la mancata produzione di copia autentica della sentenza impugnata ai sensi del secondo comma dell'art. 369 cod.proc.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.
Art. 1 —bis dello stesso articolo 13
115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
art. 369 cod.proc. civ
Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato improcedibile, attesa la mancata produzione di copia autentica della sentenza impugnata ai sensi del secondo comma dell'art. 369 cod.proc.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1389 del 2021
Cass. n. 1389 del 2021) che qualora il ricorso sia improcedibile, a cagione del mancato deposito, il suo esame non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 3601-2022 proposto da: MASTRICCI MARIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA FAMIGLIETTI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORI XII; - resistente - avverso la sentenza n. 1345/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

VALERIA PICCONE. RILEVATO che Maria Mastricci propone ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Bari - che riferisce essere stata pubblicata in data 21 luglio 2021 - con la quale erano stati definiti due appelli poi riuniti, avverso le sentenze emesse in data 28 marzo 2017 e 13 aprile 2017 nei confronti dell'INPS. In particolare, afferma la ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che gli appelli riuniti erano stati respinti e confermate le impugnate sentenze, dichiarandosi, tuttavia, non tenuta la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La ricorrente affida il ricorso a due motivi assistiti da memoria. L'INPS ha presentato procura in calce alla copia notificata del ricorso senza svolgere attività difensiva. R." CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 e 34 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione, alla luce della previsione di sospensione necessaria del processo per la pendenza di dinanzi ad altro giudice di controversia da cui dipenda la decisione della causa. Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo agli artt. 230 bis e 2697 cod. civ. nonché ancora vizio di motivazione.

Va preliminarmente rilevato come parte ricorrente non abbia depositato, né in forma cartacea, né telematica, copia autentica della sentenza impugnata. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato improcedibile, attesa la mancata produzione di copia autentica della sentenza impugnata ai sensi del secondo comma dell'art. 369 cod.proc. civ., a mente del quale, insieme al ricorso deve essere depositata copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta. Afferma, anzi, questa Corte (cfr.

Cass. n. 1389 del 2021) che qualora il ricorso sia improcedibile, a cagione del mancato deposito, il suo esame non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità. alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile; nulla spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'INPS. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale del 9 novem