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Ordinanza — n. 34624/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming unpaid branch manager fee for substitute role due to regional decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34624/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Rosanna Alei against the ASL Roma 1 inadmissible. Alei argued that the lower court incorrectly denied her fee for acting as a branch manager substitute, citing constitutional principles of fair remuneration. The court rejected this, ruling that the regional decree explicitly reserved the fee for the actual holder of the position, and the constitutional principle of fair pay only applies when a worker's treatment falls below collective bargaining minimums.

Regesto Legislator

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Delibera della Giunta regionale n. 252/2006; Art. 2099 c.c.; Art. 36 Cost.: The regional decree reserving branch manager fees for the actual holder means the principle of fair remuneration does not apply to substitute roles unless the worker's pay falls below collective bargaining minimums.

Parole chiave

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branch manager substitute regional administrative decree fair remuneration principle collective bargaining minimums inadmissible appeal substitute role compensation constitutional rights application indennità suppletiva

Disposizioni normative citate

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Delibera della Giunta regionale del Lazio n. 252/2006
Art. 2099 c.c.
Art. 36 Cost.
art. 380 bis c.p
artt. 2099 c.c
252/2006 in relazione agli artt. 2099 c.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30071-2020 proposto da: ALEI ROSANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PETRILLO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 13664791004, in persona dl Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTÀ 20, presso lo studio dell'avvocato STEFANO EFANO COEN, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 210/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 30071 sez. ML - ud. 04-10-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 21 aprile 2020, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, sulla domanda proposta da Rosanna Alei nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale ASL Roma 1, avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di responsabile di branca per aver svolto tale ruolo per la branca di urologia nei periodi in cui il titolare effettivo era assente per aspettativa e successivamente allorché il medesimo veniva ad essere collocato in quiescenza, accoglieva la domanda limitatamente al periodo successivo al collocamento in pensione del titolare effettivo, condannando l'Azienda sanitaria al pagamento al predetto titolo in favore dell'Al& di un importo corrispondentemente ridotto; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata la pretesa azionata dall'Al& per il periodo antecedente al collocamento in quiescenza dell'effettivo responsabile della branca di urologia avendo operato quale sostituto cui la delibera della Giunta regionale del Lazio n. 252/2006 non riconosce alcuna indennità; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Alei, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la ASL Roma 1; che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

CONSIDERATO che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della delibera della Giunta regionale n. 252/2006 in relazione agli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per aver questa, nel disconoscere il diritto al compenso per le prestazioni rese nella posizione di responsabile della branca di urologia in sostituzione del titolare, sancito il carattere gratuito di tale prestazione in contrasto con il principio dell'equa retribuzione derivante dal combinato disposto degli art. 36 Cost e 2099 c.c.; che il motivo deve ritenersi inammissibile non misurandosi le censure mosse con le ragioni di diniego del diritto all'indennità per le prestazioni rese quale sostituto del responsabile di branca, fondate essenzialmente sull'interpretazione della delibera della Giunta regionale n. 252/2006 che quell'indennità riservava al solo titolare della posizione, fermo restando che, ove l'invocazione del principio dell'equa retribuzione vada inteso come argomento di confutazione di quella interpretazione, questo risulterebbe infondato, ravvisandosi, per costante giurisprudenza di questa Corte, la violazione del principio in questione soltanto nell'ipotesi in cui risulti corrisposto al lavoratore un trattamento economico inferiore ai minimi tabellari riconosciuti dalla contrattazione collettiva; che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se