Cassation court allows appeal against INPS regarding lack of reasoning for litigation cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the appeal filed by Alfonso Abenante against the INPS regarding the lack of reasoning for litigation cost compensation. The lower court had ordered full cost compensation to the INPS without providing any justification, despite the INPS's total loss in the underlying technical assessment. The court ruled that such a decision violates procedural articles 91 and 92 of the Code of Civil Procedure due to the absence of logical grounds for the cost allocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: A judgment ordering litigation cost compensation must provide specific reasoning; a decision based solely on the outcome without explaining the justification constitutes a violation of the duty to motivate.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26967-2020 proposto da: ABENANTE ALFONSO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE STRIANESE; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N 29, presso lo studio dell'avvocato INPS AVVOCATURA CENTRALE, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositato il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 26967 sez. ML - ud. 04-10-2022 -2- RILEVATO - che, con decreto del 3 marzo 2020, il Tribunale di Torre Annunziata omologava l'esito positivo dell'accertamento tecnico preventivo proposto da Alfonso Abenante nei confronti dell'INPS e compensava integralmente tra le parti le spese di lite senza addurre motivazione alcuna; - che per la cassazione di tale decisione in punto spese di lite ricorre l'Abenante, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'INPS; - che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; - che il ricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO che con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in una con il vizio di motivazione definita carente ed illogica, deduce la non conformità a diritto della statuizione del Tribunale in ordine alle spese di lite in ragione della soccombenza dell'INPS e dell'insussistenza delle ragioni giustificative della disposta compensazione neppure addotte dal Tribunale; che il motivo deve ritenersi meritevole di accoglimento stante la totale soccombenza dell'INPS e la mancata indicazione da parte del Tribunale di motivazioni idonee a sorreggere la disposta compensazione delle spese di lite( 'w M') 55L9/015.22) - che, pertanto, il ricorso va accolto ed il decreto impugnato cassato relativamente alla statuizione sulle spese, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso giudice, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso giudice. Così deciso in Roma, n