Cassation court allows INPS claim by ruling that a 2010 decree extended the contribution payment deadline to July 6, 2010. The lower court incorrectly applied a five-year prescription period starting from June 16, 2010, ignoring the statutory extension. The court reversed the decision because the payment deadline was legally deferred, making the claim timely despite the late notice. This establishes that administrative decrees extending payment terms reset the prescription clock for social security contributions. The ruling clarifies that the extended deadline applies to all professionals in the relevant sector, not just those meeting specific fiscal thresholds. Consequently, the case is remanded for a new trial with corrected application of the prescription rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed INPS's appeal against the Naples Court of Appeal's judgment, which had dismissed the claim for unpaid social security contributions. The lower court ruled the claim prescribed because the five-year deadline expired on June 16, 2010, despite INPS sending the payment request in 2015. The Court of Cassation found this error because a 2010 decree extended the payment deadline to July 6, 2010, thereby invalidating the lower court's calculation of the prescription period. The decision was reversed to ensure the extended deadline was properly applied, remanding the case for a retrial with the correct legal framework.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 26 L. n. 335/1995; d.P.C.M. 10.6.2010: The prescription period for social security contributions begins upon the expiration of the legally extended payment deadline, not the original date, and administrative decrees prorogating such deadlines prevent the claim from being time-barred.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 10734-2022 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONIEITA CORETTI; -ricorrente- contro DEL CUPOLO ANTONINO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE FEDELE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4640/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
VALERIA PICCONE. RILEVATO che La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non dovute le somme richieste a titolo di contributi, per l'anno 2009, dall'avv. Antonino Del Cupolo, inerenti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell'anno 2009, quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza l'orense (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente); in particolare, la Corte d'appello - per quel che rileva - ha giudicato tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale, la richiesta di pagamento dell'Istituto (ritenendo che il termine per il pagamento dei contributi relativi all'anno 2009 scadeva il 16.6.2010 e che l'Inps aveva chiesto il pagamento con nota ricevuta dal Del Cupolo il 30.6.2015); avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo; resiste, con controricorso assistito da memoria, Antonino Del Cupolo; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;
CONSIDERATO CHE 1. con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, del d.P.C.M. 10.6.2010,degli artt. 2935 cod.civ. e 421 cod.proc.civ., dell'art. 18 del d.l. n. 98de1 2011 (convertito nella legge n. 111 del 2011) per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato la prescrizione dei contributi nonostante lo slittamento del termine di pagamento al 6.7.2010 ad opera del d.P.C.M. del 2010, atteso che si assume che l'avviso di pagamento sia stato notificato al contribuente in data 30.6.2015;2. il ricorso è fondato;
3. questa Corte ha già esaminato la questione del differimento dei termini ad opera del d.P.C.M. del 2010, giungendo ad individuare il dies a co nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione, considerato il combinato disposto degli artt. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997 e 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010 (cfr. Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ; da ultimo, fra le tante, Cass. n. 14110, 20498, 20499, 20500 del 2022, con motivazioni dello stesso tenore), con la precisazione che il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., L. n. 244 del 2007 (Cass. n. 10273 citata); 4.
è stato, inoltre, precisato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020);
5. la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine risultava, invece, differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.NI. cit.;
6. pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corre d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità. Così deciso nell'adunanza camerale