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Ordinanza — n. 34602/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to late notification of the appeal after the statutory deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34602/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the notification date of October 20, 2020, exceeded the statutory deadline of September 21, 2020. Although the pandemic emergency had suspended appeal terms from March to May 2020, the court held that the deadline expired upon the suspension's end. Consequently, the lower court's rejection of the taxpayer's opposition was upheld, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.; The appeal must be notified within the statutory period; suspension of terms due to emergency does not extend the deadline beyond the suspension's conclusion.

Parole chiave

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inadmissible appeal late notification statutory deadline pandemic suspension tax contribution dispute credito di contributi computo dei contributi ordinamento dei contributi causali

Disposizioni normative citate

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Art. 380 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
art. 380 bis c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27454-2020 proposto da: PETRUCCI AMERIGA MARIA VITTORIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se medesima; - ricorrente - contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE 80027390584, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo STUDIO NUNZIANTE MAGRONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALICE COGLIATI DEZZ A; - controricorrente - avverso la sentenza n. 214/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 17/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere Relatore Do tt.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 27454 sez. ML - ud. 04-10-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 17 gennaio 2020, la Corte d'Appello di Potenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Potenza, rigettava l'opposizione proposta da Ameriga Maria Vittoria Petrucci nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, avverso le cartelle esattoriali recanti l'intimazione di pagamento dei contributi dovuti alla Cassa; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non provata l'eccezione di pagamento sollevata dalla Petrucci non risultando agli atti le quietanze relative ai titoli iscritti a ruolo; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Petrucci, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense; che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; che la ricorrente ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO che, muovendo dall'eccezione di inammissibilità per tardività della notifica del ricorso della Petrucci sollevata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense controricorrente, se ne deve ritenere la fondatezza per essere il termine relativo, anche tenuto conto della sospensione dei termini per le impugnazioni conseguente all'emergenza epidemiologica protrattasi dal 9 marzo all'il maggio 2020, scaduto alla data del 21 settembre 2020 (la sentenza reca la data del 17 gennaio 2020) quando il ricorso risulta essere stato notificato solo il 20 ottobre 2020; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali al 1 5 % ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così decis