Ordinanza — n. 34599/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAil Tribunale di Avellino, con ordinanza istruttoria pronunziata in data 11.12.2020, nella causa introdotta da Filomena Carofano, nei confronti della S.r.l. Fioriera D'Ambrosio, «procedendo nelle forme di cui all'art. 221 co. 4 Legge 77/2020 di conversione del DL 34/2020; Viste le note di udienza; Ritenuto che non sussistano i presupposti per estendere il contraddittorio ad altro soggetto nei confronti del quale nemmeno vengono avanzate istanze o domande; Ritenuto di dover ammettere la prova per testi articolata dalle parti», ha ammesso «la prova per testi articolata dalle parti, con esclusione delle circostanze negative e delle mere valutazioni», fissando «per l'escussione le udienze del 18 e 25 giugno 2021, con onere di citazione di non oltre due testi per parte per ciascuna data, e con riserva di ogni altro ed ulteriore provvedimento»;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34599/2022 — snciv · Corte di Cassazione: con il primo motivo articolato si denunzia la «Violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., 101 comma 2 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7559-2021 proposto da: CAROFANO FILOMENA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati SERGIO NITRATO IZZO, STEFANIA ANNA MARIA GALLO; - ricorrente - contro FIORIERA D'AMBROSIO SRL; - intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 11/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LEO. R.G. n. 7559/2021 Rilevato che:
1. il Tribunale di Avellino, con ordinanza istruttoria pronunziata in data 11.12.2020, nella causa introdotta da Filomena Carofano, nei confronti della S.r.l. Fioriera D'Ambrosio, «procedendo nelle forme di cui all'art. 221 co. 4 Legge 77/2020 di conversione del DL 34/2020; Viste le note di udienza; Ritenuto che non sussistano i presupposti per estendere il contraddittorio ad altro soggetto nei confronti del quale nemmeno vengono avanzate istanze o domande; Ritenuto di dover ammettere la prova per testi articolata dalle parti», ha ammesso «la prova per testi articolata dalle parti, con esclusione delle circostanze negative e delle mere valutazioni», fissando «per l'escussione le udienze del 18 e 25 giugno 2021, con onere di citazione di non oltre due testi per parte per ciascuna data, e con riserva di ogni altro ed ulteriore provvedimento»;
2. per la cassazione «dell'ordinanza decisoria» Filomena Carofano ha proposto ricorso affidato a due motivi contenenti più censure ed ha comunicato memorie; la S.r.l. Fioriera D'Ambrosio non ha svolto attività difensiva;
3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che:
4. con il primo motivo articolato si denunzia la «Violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., 101 comma 2 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n.
3) c.p.c.» e si lamenta che «non è chiaro perché il Giudice del Lavoro abbia ritenuto di non consentire a parte ricorrente di provare, anche con testi informatori, che l'iniziativa posta in essere da parte resistente è operazione oggettivamente e sostanzialmente volta a sfuggire alla responsabilità patrimoniale e quindi ad eludere le ragioni creditorie della Carofano>>;
5. con il secondo motivo si deduce la «Violazione degli artt. 102, 279 n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360. I co n. 3 c.p.c. - Sulla pretesa insussistenza dei presupposti per integrazione del contraddittorio - Sulla pretesa mancata proposizione di istanze e domande nei confronti del nuovo soggetto»;
6. entrambi i motivi sono inammissibili, poiché, all'evidenza, censurano un'ordinanza che dispone sull'organizzazione del processo e non un provvedimento avente natura di sentenza, come asserito dalla ricorrente (v. pag. 19 del ricorso); non sussistono, pertanto, i presupposti per la proposizione del ricorso in sede di legittimità;
7. per tutto quanto innanzi osservato, il ricorso va dichiarato inammissibile;
8. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poiché la S.r.l. Fioriera D'Ambrosio è rimasta intimata; J\H 9. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se