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Ordinanza — n. 34598/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding vacation pay and social security damages due to lack of specific evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34598/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the cassation appeal filed by Boschi di Schiavone Vincenzo & C. against a lower court ruling that ordered the company to pay vacation indemnities and damages for unpaid social security contributions. The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the specific wage slips and tax documents required to substantiate their claims under the principle of specificity. Consequently, the court affirmed the lower court's application of the burden of proof rules and dismissed the request for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; Art. 246 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The cassation appeal must contain all elements necessary to constitute the grounds for cassation without referring to external sources, and the burden of proof must be correctly allocated based on the distinction between constitutive facts and exceptions.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility burden of proof allocation specificity of grounds vacation indemnity damages social security contributions evidence production requirement lower court fact-finding indennità di vacanze

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
14541/2014); inoltre, l'articolazione del motivo viola anche il principio di specificità (o autosufficienza) di cui all'art. 366, primo comma, n.
Art. 246 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
13395/2018, secondo cui «La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.
Art. 93 c.p.c.
le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo - e da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore di Carmelo Saraò e Rosario Fazio, avv.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 246 c.p
art. 2697 c.c
13395/2018, secondo cui «La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.
art. 93 c.p
le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo - e da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore di Carmelo Saraò e Rosario Fazio, avv.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., n. 24148/2013
E, come è noto, «il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito» (Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass.
Cass. n. 14541/2014
24148/2013; Cass. n. 14541/2014); inoltre, l'articolazione del motivo viola anche il principio di specificità (o autosufficienza) di cui all'art.
Cass. n. 10551/2016
Cass. n. 23675/2013
Cass. n. 1435/2013
Cass. n. 24374/2015
Cass. n. 80/2011
Cass. n. 13395/2018
24374/2015; 80/2011).Infine, anche nel caso di specie, va confermato il principio di diritto espresso da Cass. n. 13395/2018, secondo cui «La violazione del precetto di cui all'art.
Cass. nn. 4241/2018
Cass. nn. 4241/2018; 15107/2013); ipotesi, questa, che, nella fattispecie, non si configura;
Cass. n. 15107/2013
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1920-2021 proposto da: BOSCHI DI SCHIAVONE VINCENZO & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIMINI 14, presso lo studio dell'avvocato NICOLETTA CARUSO, rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANO SORBELLO, SALVATORE SORBELLO; - ricorrente - contro SARAO' CARMELO, FAZIO ROSARIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI ALDINI 18, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO IAPINO, rappresentati e difesi dall'avvocato FERDINANDO DANTE; - contro ricorrenti - avverso la sentenza n. 310/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 22/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LEO. Ric. 2021 n. 01920 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- R.G. n. 1920/2021 Rilevato che:

1. La Corte territoriale di Messina, con sentenza pubblicata il 22.10.2020, in parziale accoglimento dell'appello principale interposto da Carmelo Saraò e Rosario Fazio, nei confronti della S.a.s. Boschi di Schiavone Vincenzo & C., avverso la pronunzia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 133/2018, resa il 20.2.2018, ha condannato la società «al pagamento delle ulteriori somme lorde, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute, di Euro 2.558,96 in favore di Saraò Carmelo e di Euro 2104,83 in favore di Fazio Rosario, oltre rivalutazione e interessi legali dal maturato al soddisfo»; inoltre, in accoglimento dell'appello incidentale interposto, avverso la sentenza, dalla S.a.s. Boschi di Schiavone Vincenzo & C., nei confronti del Saraò e del Fazi, ha rigettato «la domanda di risarcimento dei danni relativi all'omesso versamento dei contributi previdenziali»;

2. la Corte di merito, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha osservato che «Come puntualizzato dalla Corte di Cassazione, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale concreto ed attuale, che comporta una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un i testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa.

Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può fare insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni .... Correttamente, pertanto, il giudice ha ammesso le deposizioni e le ha prese in considerazione nell'esaminare le domande avanzate dagli originari ricorrenti ... ed altrettanto legittimamente questa Corte può valutarle nell'esaminare le doglianze oggetto di entrambi gli appelli. Non senza puntualizzare ... come la presenza di un forte interesse, ancorché di mero fatto al buon esito della lite, abbia inevitabilmente compromesso la credibilità soggettiva di detti testi, soprattutto considerato che entrambi hanno dichiarato di svolgere le stesse mansioni ed hanno dunque riferito ciascuno della medesima attività svolta dall'altro, rispondendo su capitolati pressoché identici...»; ed altresì che, comunque, «anche senza tener conto delle deposizioni rese reciprocamente dagli stessi ricorrenti, attesa la già evidenziata inattendibilità soggettiva delle stesse, le deposizioni degli altri due testi ma soprattutto i fogli di presenza prodotti sono sufficienti per ritenere l'espletamento dei turni giornalieri di otto ore, con l'alternanza in quelli notturni due volte alla settimana e su cui il Ctu si è basato nell'elaborare i propri conteggi»;

3. per la cassazione della sentenza la S.a.s. Boschi di Schiavone Vincenzo & C. ha proposto ricorso affidato a due motivi; Carmelo Saraò e Rosario Fazio hanno resistito con controricorso;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che:

5. con il primo motivo articolato si deduce: «Violazione dell'art.246 c.p.c. e degli artt. 2108 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», per avere la Corte di Appello riconosciuto ai due lavoratori il compenso per lavoro straordinario sulla base delle reciproche testimonianze, che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., avrebbero dovuto essere ritenute inattendibili perché entrambi i lavoratori avevano interesse nelle rispettive cause, solo successivamente riunite per ragioni di connessione;

6. il motivo è inammissibile, perché non censura entrambe le rationes decidendi che sorreggono la sentenza impugnata. Ed invero, a pag. 4 di quest'ultima, i giudici di seconda istanza hanno correttamente sottolineato (cfr. Cass. nn. 21418/2015; 11034/2006) quale sia l'interesse che determina l'incapacità di testimoniare ex art. 246 del codice di rito, che, nella fattispecie non ricorre, poiché «l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) non può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere suill'attendibilità delle relative deposizioni»; ed a tal proposito, la Corte ha, altresì, ritenuto di dover «puntualizzare come la presenza di un forte interesse, ancorché di mero fatto, abbia inevitabilmente compromesso la credibilità soggettiva di detti testi», tanto che, a pag. 7 della sentenza - come riferito in narrativa -, ha affermato che il riconoscimento dell'espletato lavoro straordinario dei due lavoratori è rimasto provato sulla base delle dichiarazioni rese, in sede di escussione testimoniale, dai testi Scolaro e Salmeri e, soprattutto (v. pag. 8 della sentenza), sulla base dei fogli di presenza prodotti, «anche senza tener conto delle deposizioni rese reciprocamente dagli stessi ricorrenti, attesa la già evidenziata inattendibilità soggettiva delle stesse»: elementi, questi ultimi, che sono sufficienti, da soli, a sorreggere la decisione oggetto del presente giudizio relativamente al riconoscimento dello svolgimento del lavoro straordinario richiesto dai due lavoratori e che non sono stati oggetto di censura nel mezzo di impugnazione in esame (cfr., ex plurimis, di recente, Cass. n. 13198/2022), determinandone, appunto, l'inammissibilità;

7. il secondo motivo censura la «violazione degli artt. 2109 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», per avere i giudici di appello desunto le "ferie residue" dalla c.t.u. espletata; 8. 14 motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto, nella sentenza oggetto del presente giudizio, si afferma espressamente (v. pag.

7) che le ferie "maturate", quelle effettivamente "godute" e quelle "residue" risultano dalle buste paga prodotte dai lavoratori, le quali «costituiscono prova sufficiente per ritenere il mancato godimento integrale delle stesse». E, come è noto, «il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito» (Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014); inoltre, l'articolazione del motivo viola anche il principio di specificità (o autosufficienza) di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, del codice di rito, poiché non sono state prodotte, né indicate nell'elenco dei documenti offerti in comunicazione unitamente al ricorso di legittimità, le buste paga e la c.t.u.

«in contestazione» (cfr., ex multis, Cass. n. 14541/2014). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013): per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di poter apprezzare la veridicità delle censure mosse dal ricorrente al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza, le quali si risolvono, quindi, in considerazioni di fatto, sfornite di delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011).Infine, anche nel caso di specie, va confermato il principio di diritto espresso da Cass. n. 13395/2018, secondo cui «La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo Vonus probandi ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni» (conf.

Cass. nn. 4241/2018; 15107/2013); ipotesi, questa, che, nella fattispecie, non si configura;

9. per tutte le considerazioni innanzi svolte, il ricorso va respinto;

10. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo - e da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore di Carmelo Saraò e Rosario Fazio, avv. Ferdinando Dante, dichiaratosi antistatario -, seguono la soccombenza;

11. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate complessivamente in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore di Carmelo Saraò e Rosario Fazio, avv. Ferdinando Dante, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a