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Ordinanza — n. 34590/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to improper motivation and irrelevant statutory citation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34590/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to meet current procedural requirements and citing an irrelevant law. The appellant argued the lower court lacked sufficient reasoning regarding a specific payment, while the respondent maintained the appeal relied on a statute concerning military pilots. The court rejected both grounds, noting the first argument did not comply with updated rules on motivation and the second cited law was entirely unrelated to the dispute over unpaid vacation and pension funds.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 54 D.I. n. 83/2012: An appeal is inadmissible if the complaint fails to comply with the current formulation of Article 360 of the Code of Civil Procedure or if the cited legal provision is not pertinent to the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal improper motivation irrelevant statute procedural requirements Cassazione ordinanza azione creditoria retribuzione non pagata mercede dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c.
5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. dall'art.
Art. 54, comma 1, lett. b), del D.I. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012
dall'art. 54, comma 1, lett.
Art. 348-ter, co. 4 e 5, del codice di rito
134 del 2012, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata il 15.7.2020; inoltre, ai sensi dell'art. 348-ter, co.
L. 42/2000
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art.
art. 360 c.p
5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. VI, n. 26097/2014
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 26071/2024 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal against cooperative worker's TFR rights, ruling special laws do not override statutory end-of-service benefits.
Ordinanza — n. 9341/2022 — snciv
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to reliance on evidence not properly introduced by parties. The court rejected the claim based on procedural violations. The appeal was declared inadmissible because the company relied on evidence not properly introduced by the parties and outside the scope of their own powers of disposition. The court held that the violation of Article 116 of the Code of Civil Procedure is only admissible if the judge failed to exercise prudent appreciation of evidence as required by law. The appeal was declared inadmissible, and the company was ordered to pay litigation costs. The court dismissed the appeal because the company relied on evidence not properly introduced by the parties and outside the scope of their own powers of disposition. The court held that the violation of Article 116 of the Code of Civil Procedure is only admissible if the judge failed to exercise prudent appreciation of evidence as required by law. The appeal was declared inadmissible, and the company was ordered to pay litigation costs. The court dismissed the appeal because the company relied on evidence not properly introduced by the parties and outside the scope of their own powers of disposition. The court held that the violation of Article 116 of the Code of Civil Procedure is only admissible if the judge failed to exercise prudent appreciation of evidence as required by law. The appeal was declared inadmissible, and the company was ordered to pay litigation costs.
Ordinanza — n. 11041/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding refusal of technical expert appointment due to lack of legal violation.
Decreto — n. 20039/2025 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days.
Ordinanza — n. 3295/2026 — snciv
Cassation court dismisses appeal against INPS guarantee fund regarding unpaid wages after company liquidation.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26538-2020 proposto da: DITTA SANTORO GIUSEPPE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO ALBERTO RACCHIA 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO NACCARI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO AMBESI, CLAUDIO BLASIMME; - ricorrente - contro CARDILLO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA' CAVOUR, presso la, CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO GRANATA, MARIA ROSARIA ADORNATO, MENTA QUATTROCCHI; - controficorre.nte - avverso la sentenza n. 329/2020 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 15/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LEO. Ric. 2020 n. 26538 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- R.G. n. 26538/2020 Rilevato che:

1. la Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza pubblicata in data 15.7.2020, ha rigettato il gravame interposto da Antonino Santoro, in qualità di legale rappresentante della ditta Santoro Giuseppe, nei confronti di Antonino Carclillo, avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 1473/2018, depositata il 2.11.2018, con la quale, in accoglimento della domanda di quest'ultimo - dipendente con la qualifica di panettiere della ditta "Santoro Giuseppe di Sani:oro Antonino", dall'1.3.1991 all'1.7.2013 -, il Santoro era stato condannato a versare al dipendente la somma di Euro 8.994,03, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito, per una parte del TFR non versato e per le ferie maturate e non godute nel 2011;

2. per la cassazione della sentenza la ditta Santoro Giuseppe, in persona del legale rappresentante Antonino Santoro, ha proposto ricorso affidato a due motivi; Antonino Cardillo ha resistito con controricorso ed ha comunicato memorie;

3. la proposta del relatore è stata comunic:ata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che:

4. con il primo motivo articolato si deduce testualmente: «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e si lamenta che «la Corte di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, confermando la sentenza di primo grado n. 147:3/2018, ha, di fatto, rigettato, prodromicamente, tutte le eccezioni e richieste formulate da parte appellante senza fornire valide motivazioni a sostegno, .... incorrendo nel macroscopico, ed inspiegabile, errore commesso dal Giudice di primo grado ove non ha tenuto conto di un versamento effettuato dalla Ditta Santoro, odierna ricorrente, di una somma pari ad Euro 5.892,14; somma corrisposta a titolo di indennità derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro»;

5. con il secondo motivo si denunzia testualmente: «Violazione ed errata applicazione della L. 42/2000», per non avere i giudici di seconda istanza tenuto conto del principio «secondo cui i documenti fungono da prova di ciò che viene affermato negli atti di causa» e del fatto che «il ricorrente non poteva richiedere una somma a titolo di ferie non godute e/o emolumenti senza fornire nessun documento a sostegno di tale richiesta»;

6. il primo motivo è inammissibile per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte al n. 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. dall'art. 54, comma 1, lett. b), del D.I. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella I. n. 134 del 2012, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata il 15.7.2020; inoltre, ai sensi dell'art. 348-ter, co. 4 e 5, del codice di rito, «in caso di doppia conforme, è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicché il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili» (così testualmente - e tra le molte -, Cass., Sez.

VI, n. 26097/2014); pertanto, in tali ipotesi, «il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 360»; e tale disposizione, inserita dall'art. 54, co. 1, lett. a), del D.I. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella I. 7.8.2012, n. 134, è applicabile al caso di specie, ai sensi del co. 2 dello stesso articolo (che stabilisce che le norme in esso contenute si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), essendo sl:ato introdotto il gravame con atto depositato il 10.12.2018;

7. il secondo motivo è inammissibile, in quanto, anche a prescindere dalla genericità della doglianza, la I. 28 febbraio 2000, n. 42, recante "Disposizioni per disincentivgire l'esodo dei piloti militari", non è pertinente nel caso di specie, in cui si dibatte del mancato versamento da parte del datore di lavoro, titolare di una panetteria, ad un lavoratore, con qualifica di panettiere, di somme a titolo di ferie non godute e di trattenute sul TFR;

8. per tutto quanto innanzi osservato, il ricorso va dichiarato inammissibile;

9. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

10. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c