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Ordinanza — n. 34511/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on contract interpretation and evidence evaluation under prudent discretion rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34511/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the cooperative society's appeal against the lower court's dismissal of a contract dispute regarding financial consultancy fees. The appellant argued that two distinct services were rendered, but the appellate court upheld the original judgment based on the contract's specific terms and administrative guidelines. The Supreme Court affirmed this decision, ruling that the lower judge correctly exercised their prudent discretion in evaluating evidence and that the appellant's arguments merely requested a new factual assessment reserved for the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 116 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A cassation complaint alleging violation of the prudent discretion rule is admissible only if the judge failed to apply the rule or attributed a different legal value to evidence, not merely if the appellant offers a different reading of the same probative material.

Parole chiave

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prudent discretion contract interpretation evidence evaluation cassation appeal financial consultancy administrative guidelines legal error aiuto finanziario

Disposizioni normative citate

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Art. 116 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’ art. 116 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 360 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato rigettato; Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste acarico della parte soccombente; Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P.
art. 380-bis cod. proc. civ
S.a.s ha resistito con controricorso; - il Relatore ha avanzato proposta di manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: - In prossimità dell’udienza la parte ricorrente ha depositato memoria;
art. 1362 c.c
Ritenuto che: Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.
art. 116 c.p
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’ art. 116 c.p.c.
art. 1367 c.c
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1367 c.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867
5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31637-2021 proposto da: CFA SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona dell’Amministratore PERRONE GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni Cigliola; -Ricorrente - Contro TOMALI DI TODISCO MARCO C. S.A.S., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI N. 37, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Campanelli, rappresentata e difesa dall’ Avv. Luca di Franco; - Controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di LECCE, depositata il 12/5/2021;

Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 22/9/2022, dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI Rilevato che: - Il Tribunale di Taranto rigettò la domanda pro posta da CFA Società Cooperativa di condanna della società Tomali Di Todisco Marco c. S.a.s. al pagamento dell’importo pari a € 6.343,00, di cui € 3.843,00, a titolo di compenso pattuito pari alla percentuale del 5% dell’ammontare del finanziamento ottenutoed € 2.500,00 a titolo di penale collegata alla rinuncia alla richiesta di agevolazioni regionali; - tale somma era dovuta in virtù di contratto d’opera stipulato tra le parti in data 8/12/2013, con cui la Tomali Di Todisco Marco c.

S.a.s. conferiva alla controparte l’incarico di svolgere attività di consulenza e assistenza finalizzata all’ottenimento di finanziamenti bancari e contributi a fondo perduto; - il medesimo Tribunale rigettò altresì la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del comportamento negligente di controparte, attesa la verificatasi impossibilità di accedere al finanziamento beneficiato del fondo perduto; - a vverso il provvedimento di rigetto propose appello C FA Società Cooperativa, deducendo l’erronea interpretazione del contratto di affidamento dell’incarico da parte del Giudice, il quale sarebbe stato conferito dalla società Tomali Di Todisco Marco c.

S.a.s. al fine di ottenere due prestazioni diverse e autonome: la ricerca di un finanziamento bancario a normali condizioni di mercato e la presentazione della domanda per beneficiare di una agevolazione regionale, così come confermato dalla previsione, nel contratto, di due diverse provvigioni; - la Corte di appello di Lecc e rigettò l’impugnazione, confermando la statuizione di primo grado; - il Giudice ritenne che dal contratto intervenuto tra le parti, in relazione al Titolo II del R.R. 1/2009 e alle Linee Guida delle procedure amministrative di gestione del Titolo II, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 123/2010, emergesse che l’attività di predisposizione della domanda per l’ottenimento delle agevolazioni non fosse autonoma e sganciata dal finanziamento, poiché doveva necessariamente essere presentata prima della richiesta dello stesso, affinché questo potesse essere assistito dal contributo a fondo perduto; - l’impossibilità per la Tomali Di Todisco Marco c.

S.a.s di beneficiare delle agevolazioni fu quindi determinata, secondo la Corte di appello, dall’errata formulazione della richiesta di finanziamento da parte di CFA Società Cooperativa. Di conseguenza, il finanziamento procurato dall’appellante non poteva essere ricondotto a quello oggetto di incarico sicchè non era dovuta la provvigionepattuita; - avverso suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la CFA Società Cooperativa, sulla base di tre motivi; - Tomali Di Todisco Marco c. S.a.s ha resistito con controricorso; - il Relatore ha avanzato proposta di manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: - In prossimità dell’udienza la parte ricorrente ha depositato memoria;

Ritenuto che: Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non aver ritenuto, la Corte di appello di Lecce, che le due attività contrattualmente previste, ovvero l’ottenimento di un finanziamento bancario e la presentazione delladomanda relativa alle agevolazioni regionali, fossero distinte e non collegate tra loro, e ciò nonostante il chiaro tenore letterale dell’art. 2 del contratto stipulato tra le parti. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’ art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per aver omesso di considerare, la Corte di appello di Lecce, che la Tomali Di Todisco Marco c.

S.a.s. si era attivata per corrispondere il compenso pattuito a CFA Società Cooperativa nonostante la conoscenza degli errori determinanti la rinuncia alla domanda di agevolazioni alla Regione, con ciò dimostrando che l’attività prestata dall’odierna ricorrente era stata esattamente corrispondente a quella dedotta nel contratto stipulato tra le parti. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1367 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c. per aver omesso, la Corte di appello di Lecce, di considerare il comportamento complessivo delle parti, dal quale emergerebbe la loro reale volontà, posto che la Tomali aveva comunque ottenuto e trattenuto un finanziamento bancario sulla base dell’attività svolta da CFA Società Cooperativa, riconoscendo di doverleun corrispettivo per l’attività espletata, nonostante l’impossibilità di accedere alle agevolazioni regionali.

Il primo e il terzo motivo, cheper la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass.

Civ.,10/02/2015, n. 2465). Inoltre, per consolidato principio di codesta Corte, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt.1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass.

Civ., 28/11/2017, n. 28319). Nel caso di specie, infatti, la ricorrente si limita a denunciare la violazione dei criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e 1367 c.c., non specificando in che modo il Giudice se ne sia discostato, ma semplicemente richiamando risultanze istruttorie, quali la mail inviata dal Todisco al Perrone, in cui il primo rende nota la sua volontà di corrispondere il compenso dedotto nel contratto, e le dichiarazioni rese dal Todisco in sede di interrogatorio formale, che avvalorerebbero la propria interpretazione dell’accordo.

La censura si risolve, quindi, nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella plausibile adottata dal giudice di merito. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. In primo luogo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867).

Il ricorrente si limita a fornire una semplice rilettura del materiale probatorio, attribuendo maggior rilievo ad elementi diversi rispetto a quelli utilizzati dal Giudice per fondare la propria decisione, nel tentativo di dimostrare che le prestazioni dedotte nel contratto di ricerca di un finanziamento e di presentazione della domanda per ottenere le agevolazioni regionali fossero autonome. Ciò si riduce ad una sollecitazione, attraverso la deduzione del vizio di violazione di legge, nello specifico dell’art. 116 c.p.c., al riesame del merito della causa e ad una nuova valutazione delle prove, che invece è demandata al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità.

La memoria depositata dal ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo sostanzialmentereiterativa degli stessi. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato rigettato; Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste acarico della parte soccombente; Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1 .000,00 , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribut