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Ordinanza Interlocutoria — n. 34494/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to procedural delay; notification via PEC with missing .p7m file deemed valid.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34494/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal against an INPS decision regarding late contribution assessments. The lower court found the appeal time-barred because the notification via PEC lacked the required .p7m attachment, which the appellant argued invalidated the service. The Supreme Court rejected this argument, upholding the procedural deadline despite the missing file extension.

Regesto Legislator

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Art. 24, co. 5, d. lgs. 46/1999; Art. 380-bis c.p.c.: The expiration of the forty-day appeal period is not affected by the absence of a .p7m file in a PEC notification, as the service is deemed valid upon receipt of the main document.

Parole chiave

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social security contributions procedural time limits PEC notification validity missing file extension INPS appeal dismissal credito di contributi computo dei contributi notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 24, co. 5, d. lgs. 46/1999
la Corte territoriale riteneva assorbente la questione sulla tardività dell’impugnazione, perché intervenuta oltre il termine di quaranta giorni di cui all’art. 24, co.
Art. 380-bis c.p.c.
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO CHE 1.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17259/2021 proposto da: FERRILLO MAURIZIO, rappresentato e difeso dagli avv. MASSIMO GARZILLI, ENRICO CARLOMAGNO e MARIA ROSA IMPERATORE e domiciliato in Roma, viale delle Milizie 106, presso lo studio dell’Avv. PAOLAM.A. VACCARO; -ricorrente – contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) -intimato - avverso la sentenza n. 741/2021 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 23.2.2021, NRG 1675/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/4/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE 1. Maurizio Ferrillo ha proposto opposizione avverso avviso di addebito per contributi IVS dell’anno 2011, disattesa dal Tribunale di Napoli, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello della stessa città;

2. la Corte territoriale riteneva assorbente la questione sulla tardività dell’impugnazione, perché intervenuta oltre il termine di quaranta giorni di cui all’art. 24, co. 5, d. lgs. 46/1999 e ciò sul presupposto dell’infondatezza della censura del Ferrillo in ordine all’invalidità della notifica dell’avviso;

3. la Corte territoriale riteneva in particolare che non fosse ragione di invalidità il fatto che la notificazione via PEC conteneva in allegato un file “pdf”, privo dell’estensione “.p7m”;

4. Maurizio Ferrillo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, mentre l’INPS è rimasto intimato;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO CHE 1. il processo va rinviato a nuovo ruolo, in quanto va valutata la relazione esistente con il fascicolo di cui al NRG 17263/2021, apparente duplicazione dell’iscrizione del medesimo ricorso per cassazione;

P.Q.M.

La Corte dispone la rimessione degli atti al giudice relatore per la formulazione di proposta anche in relazione al fascicolo NRG 17263/2021. Così deciso nella Adunanza camerale del 13 aprile