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Ordinanza — n. 34424/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax payment order due to Saturday deadline extension under CPC Art. 155.5.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34424/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Saviano Paolino's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal of his appeal, which had previously been declared inadmissible for being late. The Commission argued the appeal deadline expired on February 8, 2020, but the Court found this date fell on a Saturday. Consequently, the Court applied Article 155, paragraph 5 of the Code of Civil Procedure, which mandates the automatic extension of deadlines expiring on Saturdays to the following Monday, thereby validating the appeal's timeliness. The first ground for cassation was accepted, the remaining grounds were declared inadmissible for lack of examination by the lower court, and the case was remitted to the second-instance tax court.

Regesto Legislator

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Art. 155 comma 5 c.p.c.; In tax proceedings, deadlines expiring on a Saturday are automatically extended by law to the first following non-holiday day, regardless of postal office opening hours.

Parole chiave

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tax appeal deadline Saturday extension rule Code of Civil Procedure procedural timeliness Regional Tax Commission cassation remittal administrative litigation opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 155 comma 5 c.p.c.
Art. 2 comma 1 lett. f della legge 28 dicembre 2005, n. 263
La proroga al lunedì successivo dei termini scadenti nella giornata di sabato è sancita dall'art 155 comma 5, cpc (aggiunto dall'art. 2, corna primo, lett.
Art. 327 c.p.c.
La sentenza impugnata ha infatti affermato che la sentenza di primo grado è stata deposita 1'8.7.2019, che essa non è stata notificata, che il termine di cui cui all'art. 327 c.p.c. è scaduto 1'8.2.2020, che l'appello era tardivo.
art. 327 c.p
La sentenza impugnata ha infatti affermato che la sentenza di primo grado è stata deposita 1'8.7.2019, che essa non è stata notificata, che il termine di cui cui all'art. 327 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass 11269/16
155, comma 5, c.p.c., sicché, ove il "dies ad quem" cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l'apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno.(Cass 11269/16;Cass 310/16;Cass 2047/16);
Cass 310/16
155, comma 5, c.p.c., sicché, ove il "dies ad quem" cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l'apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno.(Cass 11269/16;Cass 310/16;Cass 2047/16);
Cass 2047/16
155, comma 5, c.p.c., sicché, ove il "dies ad quem" cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l'apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno.(Cass 11269/16;Cass 310/16;Cass 2047/16);
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Testo completo

eguente 1-)/ x ORDINANZA sul ricorso 21412-2021 proposto da: SAVIANO PAOLINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO RONDINA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimate - avverso la sentenza n. 4357/17/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 20/05/2021; g.3-5 >27i udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 21412 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- Premesso che:

1. con la sentenza in epigrafe la CTR della Campania ha dichiarato inammissibile perché proposto il 10.2.200 e, secondo la CTR quindi oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., l'appello proposto da Saviano Paolino contro la pronuncia emessa dalla CTP di Napoli 1'8.7.2019 e non notificata, reiettiva dell'originario ricorso avverso una intimazione di pagamento a cui erano sottese tre cartelle e due avvisi di accertamento.

2. il contribuente ricorre per la cassazione della suddetta sentenza con tre motivi. Con il primo deduce che la CTR non ha tenuto conto del fatto che essendo 1'8.2.2020 sabato il termine per l'appello era prorogato al 10.2.2020. Gli altri due motivi attengono al merito della causa.

3. l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimaste intimate;

3. il ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha infatti affermato che la sentenza di primo grado è stata deposita 1'8.7.2019, che essa non è stata notificata, che il termine di cui cui all'art. 327 c.p.c. è scaduto 1'8.2.2020, che l'appello era tardivo. Sennonché 1'8.2.2020 era sabato. La proroga al lunedì successivo dei termini scadenti nella giornata di sabato è sancita dall'art 155 comma 5, cpc (aggiunto dall'art. 2, corna primo, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263) e ribadito dalla costante giurisprudenza di questa Corte che a più riprese ha affermato che nelle controversie tributarie, il termine per proporre ricorso, che è "a decorrenza successiva" e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all'art. 155, comma 5, c.p.c., sicché, ove il "dies ad quem" cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l'apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno.(Cass 11269/16;Cass 310/16;Cass 2047/16);

4. il primo motivo di ricorso va quindi accolto. Gli altri sono inammissibili perché involgenti questioni su cui la CTR non si è pronunciata essendosi fermata a dichiarare l'appello inammissibile. Le suddette questioni potranno peraltro essere riproposte davanti alla competente corte territoriale a cui la causa va rinviata anche per le spese; PQM accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri motivi, cassa ia sentenza impugnata e rinvia alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma 13.10.2022, mediante modali