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Ordinanza — n. 34419/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal regarding apparent reasoning and legal presumption of evasion in financial declaration case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34419/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to annul a tax assessment notice. The agency argued the lower court ignored legal presumptions of evasion and failed to specify bank accounts involved in the disputed financial transactions. The court ruled that the lower court's reasoning was clear, explicitly stating the inability to identify specific accounts without certainty, and correctly excluded the legal presumption of evasion due to the lack of subjective intent.

Regesto Legislator

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Art. 12 d.l. 78/2009; Art. 32 D.P.R. 600/73; Art. 55 D.P.R. 633/72: The court must clearly articulate the ratio decidendi regarding the absence of specific bank accounts and the exclusion of the legal presumption of evasion when subjective intent is not proven.

Parole chiave

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presumption of evasion apparent reasoning financial declaration tax assessment annulment subjective intent Regional Tax Commission omitted declaration amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 12 d.l. 78/2009
La CTR, con l'espressa ratio decidendi di cui sopra, ha escluso in radice la sussistenza del presupposto soggettivo per poter applicare a carico del contribuente la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 12 del d.l.
Art. 32 D.P.R. 600/73
Art. 55 D.P.R. 633/72
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002
risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU 22232/2016
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16211-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SAVIANO RINALDI; - intimato - avverso la sentenza n. 5907/21/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 09/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 16211 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- 4- , Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate impugna per cassazione, con due motivi, il rigetto dell'appello contro la decisione di annullamento dell'avviso di accertamento IRPEF emesso nei confronti di Saviano Rinaldi per omessa dichiarazione di attività finanziarie detenute nella Repubblica di San Marino nell'anno d'imposta 2012;

2. il contribuente resiste con controricorso e memoria ex art. 380 bis, c.p.c.; considerato che:

1. il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la nullità della sentenza per la natura apparente della sua motivazione, è infondato poiché la CTR ha espresso una chiara ratio decidendi -assenza di indicazioni, da parte dell'ufficio, degli istituti bancari e dei conti correnti da o verso i quali sarebbero state effettuate le movimentazioni contestate al contribuente; impossibilità riferire con certezza le operazioni contestate al contribuente-, sicché non ricorre quell'impossibilità di comprendere il fondamento decisorio che rende solo apparente la motivazione grafica (Cass. SU 22232/2016);

4. il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione dell'artt.32 d.P.R. 600/73, 55 d.P.R. 633/72 e12 d.l. 78/2009, per aver il giudice d'appello ignorato la presunzione legale di evasione è infondato. La CTR, con l'espressa ratio decidendi di cui sopra, ha escluso in radice la sussistenza del presupposto soggettivo per poter applicare a carico del contribuente la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 12 del d.l. 78/2009;

4. il ricorso deve pertanto essere rigettato;

5. le spese seguono la soccombenza;

6. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 7200,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed C 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma il 13 ottobre 2022, con modalità da remoto. Il Presidente DEPOSITATO IN CANCRIENA fl Funaierzarie Gi Ornelle `--vtn CORTE DI CASSAZIONE Ufficio Relazioni con il Pubblico LQ otc ,CO3/~Ccm„), onA o oLf\A-cw ack T . 2 3532 j23 puittetira e 2 3 /11 D /2 \r-Onin,k_ C '?iU 4, APO (C OM rylryw„ AR,A/1,0,, MehtL Q 2CWA..4-g: ttsktuA 2 o o io c o Ivkr. r)2o.pno2,;, D-C}Trk, AA Ou J7 4.({: DO I D \pRfc " CIA7C Q,sAi r‘ \A N) Lom (yCk: gd9,2( -ÙAA AA 92. v VuL (LpfoiL - soc2smivv1/4 uopmpeo i LA'.)--tayUnA' Qp&TA' 97CDIXQ t 2_ 61401Z 3 -e