Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 34407/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings to allow simplified settlement under new tax law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34407/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione suspended the tax appeal proceedings pending the definition of a simplified settlement procedure. The taxpayer requested this measure under the new Law 130/22, arguing for a faster resolution of the tax dispute regarding 2008 income. The court granted the suspension to facilitate this alternative dispute resolution mechanism before resuming the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Law n. 130/22, art. 5: When a taxpayer requests the simplified definition of a tax dispute under the new law, the court must suspend the proceedings until the settlement is defined.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal suspension simplified settlement procedure Law 130/22 income tax dispute procedural suspension computo dei contributi ricalcolo della rendita delegazione di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Law n. 130/22, art. 5, comma 1
CONSIDERATO CHE - parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n.
Law n. 130/22, art. 5, comma 10
CONSIDERATO CHE - parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n.
art. 380 bis cod. proc. civ
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA IPTE cArru ;A Sul ricorso iscritto al numero 18831 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Raffaele Calianno, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv.to Alessandro Riccioni e dall'Avv.to Stefania Montanaro, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Roma Via Properzio n. 5; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 189/06/2021, depositata in data 21 gennaio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di Raffaele Calianno, avverso la sentenza n. 413/03/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto di accoglimento del ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva contestato maggiore reddito rideterminato sinteticamente ex art. 38 del d.P.R. n. 600/73, ai fini Irpef, add. com e add. reg., per l'anno 2008; -la CTR, per quanto di interesse, ha confermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento in questione sottoscritto dal capo team (Francesca Mairo) per delega del direttore provinciale ad interim atteso che "l'Ufficio [aveva] prodotto unicamente una disposizione di servizio del 26.9.2011 (pur denominata delega di firma) che contene[va] unicamente la descrizione delle disposizioni generiche - ovvero senza alcuna indicazione di nominativo delegato e di durata della delega - relative alle modalità di esercizio della delega di firma"; -il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO CHE - parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n. 130/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima legge; P.Q. M. La Corte sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023. Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la trasmissione alla sezione kt t ib•-•,..( 4-77 ordinaria. C