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Ordinanza Interlocutoria — n. 34406/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of proper notification to the tax agency.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34406/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal because the tax agency was not properly constituted for the public hearing. The appellant challenged a regional tax commission decision regarding income tax assessments, but the opposing party failed to receive the notification required by law. Consequently, the court ordered a remand to the lower court to correct this procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: The court must remand the case to the lower court if the opposing party was not properly constituted for the public hearing, as failure to notify them violates the principle of contradictory proceedings.

Parole chiave

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procedural defect lack of notification contradictory proceedings remand to lower court tax appeal cassation procedure public hearing ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 380 c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 25319-2021, proposto da: ILVIO MAURI (C.F. MRALVI40T31D503K), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. FRANCESCO FALCITELLI, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA F. MICELI PICARDI, n. 12; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA GIORGIONE, n. 106; - resistente - avverso la sentenza n. 1343/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 05/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad ILVIO MAURI un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.R.A.P. relativamente all'anno di imposta 2011, conseguente all'ascrizione al contribuente di un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Viterbo che, con sentenza n. 71/2019, rigettò il ricorso; che ILVIO MAURI propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio, la quale, con sentenza n. 1343/2021, depositata il 05/03/2021 rigettò il gravame ritenendo provata - per quanto in questa sede ancora rileva - la ricorrenza degli estremi dell'autonoma organizzazione nell'esercizio della propria attività in capo al contribuente, con conseguente legittimità della ripresa operata nei confronti dello stesso; che avverso tale decisione nvio MAURI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, ai soli fini della eventuale partecipazione alla pubblica udienza, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che, a seguito di riconvocazione per l'udienza del 22.11.2022, osserva il Collegio come sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., non risulti regolarmente costituito il contraddittorio, non essendo stata la stessa comunicata all'AGENZIA DELLE ENTRATE;

Ric. 2021 n. 25319 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -2- Ritenuto, pertanto, di dovere rinviare la causa a nuovo ruolo, onde consentire alla Cancelleria l'espletamento degli adempimenti di rito;

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 13