Court dismisses worker's claim for Guarantee Fund payment due to failure to prove employer insolvency beyond debt threshold.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that denied a worker's claim for Guarantee Fund benefits. The worker argued that the employer was not liable for bankruptcy because his debt was below the €30,000 threshold, but the court found this reasoning flawed. The court held that the worker failed to prove the employer's insolvency, which is a mandatory condition for the Fund's intervention, rather than merely relying on the debt amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 2 e 5, l. 297/1982; Art. 15, comma ultimo, l. fall.: The worker claiming Guarantee Fund benefits must prove the employer's insolvency; mere allegation of debt below the threshold is insufficient without evidence of non-bankruptcy status.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13272-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato MAURO SFERRAZZA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO; -ricorrente- contro BENIZIO LEONARDO; -intimato - avverso la sentenza n. 277/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/03/2021; Ric. 2021 n. 13272 sez. ML -ud. 21-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 19 (notificata il 24) marzo 2021, la Corte d’appello di Bari ha rigettato il gravame dell’Inps avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannato, quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento in favore di Leonardo Benizio (dipendente di San Gerardo s.r.l. di Capurso dal 16 novembre 2012 al 30 novembre 2013) delle somme di € 986,65 a titolo di T.f.r. e di € 2.047,57 per ultime tre mensilità, oltre accessori;
2. essa ha condiviso la decisione del Tribunale, in ordine alla ricorrenza dei presupposti di prestazione del Fondo di Garanzia, per la sufficienza, ai fini di prova dell’insolvenza datoriale, del pignoramento mobiliare negativamente esperito dal predetto, in esito al decreto ingiuntivo ottenuto in danno del datore di lavoro e della impossidenza di beni immobili certificata dall’Agenzia delle Entrate, ben potendone il giudice civile, in sede di opposizione ad esso, incidentalmente accertare l’assenza dei requisiti di fallibilità (nel caso di specie: in base all’entità del credito del lavoratore non integrante la soglia stabilita dall’art. 15, ultimo comma l. fall.);
3. con atto notificato il 7 maggio 2021, l’Inps ha prop osto ricorso per cassazionecon tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.; il lavoratoreintimato non ha svolto attività difensiva. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2, secondo e quinto comma l. 297/1982, 1, primo e secondo comma, 2 Ric. 2021 n. 13272 sez. ML -ud. 21-06-2022 -3- d.lgs. 80/1992, 15, ultimo comma l. fall. in riferimento all’art. 34 c.p.c., per la ritenuta possibilità di accertamento della non fallibilità del datore di lavoro, in via incidentale dal giudice civile ordinario, in base alla semplice allegazione del lavoratore, istante la prestazione del Fondo di Garanzia, di inferiorità del suo credito alla soglia (minima legale al suddetto fine) di € 30.000,00, anziché dal giudice fallimentare in base all’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare (primo motivo); violazione del combinato disposto degli artt. 2, secondo e quinto comma l. 297/1982, 1, primo e secondo comma, 2 d.lgs. 80/1992, 15, ultimo comma l. fall.,anche in relazione agli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., per la ritenuta non assoggettabilità al fallimento del datore di lavoratore, istante la prestazione del Fondo di Garanzia, sulla base della mera non contestazione dell’inferiorità del suo credito alla soglia minima di fallibilità di € 30.000,00 (secondo motivo);
2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono parzialmente fondati;
3. questa Corte, a superamento di un indirizzo per il quale, in riferimento al datore di lavoro, l'espressione “non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942” (quale condizione di erogazione della prestazione del Fondo di Garanzia, a norma dell’art. 2, quinto comma l. 297/1982), sia per le sue condizioni soggettive sia per ragioni ostative di carattere oggettivo, comprensive queste anche dell’ipotesi di rigetto dell’istanza di fallimento da parte del Tribunale fallimentare per esiguità del credito, a tenore dell'articolo 15, ultimo comma l. fall., implicasse l’accertamento del Tribunale fallimentare, in esito all’istruttoria prefallimentare regolata dall’art. 15 citato, per la sua competenza funzionale alla dichiarazione di fallimento (in particolare:
Cass. 6 settembre 2018, n. 21734; Cass. 5 agosto 2020, n. 17649), ha ritenuto che un tale accertamento di fallibilità Ric. 2021 n. 13272 sez. ML -ud. 21-06-2022 -4- possa essere compiuto anche, in via incidentale ai sensi dell’art. 34 c.p.c., dal giudice ordinario; 3.1. sulla previamente ribadita autonomia della natura previdenziale e non retributiva delle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale, ancorché nella loro misura coincidenti, è stata operata la corretta distinzione tra l’accertamento dei requisiti per la dichiarazione di fallimento, di competenza funzionale del Tribunale fallimentare (con il computo del limite minimo di fallibilità in relazione al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare, quale condizione per la dichiarazione del fallimento e non di un fatto impeditivo il superamento del limite, sicché non oggetto di un onere probatorio a carico del fallendo aisensi dell'art.2697, secondo comma c.c., ma del riscontro d'ufficio del Tribunale sulla base del complessivo contenuto degli atti dell'istruttoria prefallimentare:
Cass. 19 luglio 2016 n. 14727; Cass. 25 giugno 2018, n. 16683), dal problema della loro prova, “nel senso che … non si potrebbe ritenere provata la non assoggettabilità a fallimento di un imprenditore commerciale sulla base della mera allegazione, da parte del lavoratore assicurato che chieda l'intervento del Fondo, di un credito di importo inferiore alla soglia definita dall'art. 15, ult. comma l. fall.; in questo senso” dovendo essere “rimarcato che il lavoratore assicurato che, adducendo una situazione di concreta non assoggettabilità al fallimento del proprio datore di lavoro, chieda l'intervento del Fondo di garanzia, resta pur sempre onerato della prova delle circostanze costitutive del fatto che ha dato luogo al sorgere del rapporto previdenziale, tra le quali appunto la non assoggettabilità a fallimento del proprio datore di lavoro, sia essa predicabile in abstractoo in concreto, e il mancato o insufficiente assolvimento di tale onere non potrà che comportare il rigetto della domanda” (così in motivazione:
Cass. 28 gennaio 2020, n. 1887; nello Ric. 2021 n. 13272 sez. ML -ud. 21-06-2022 -5- stesso senso: Cass. 17 febbraio 2020, n. 3907; Cass. 28 aprile 2020, nn. 8258 e 8259; 10 agosto 2020, n. 16858); 3.2. nel caso di specie, la Corte territoriale ha erroneamente escluso il requisito di fallibilità, ai fini della ricorrenza dei presupposti di erogazione della prestazione del Fondo di Garanzia, sulla sola base del credito del lavoratore, inferiore alla soglia di € 30.000,00 (penultimo capoverso, subI di pg. 5 della sentenza), specificamente censurato dal ricorrente con il primo motivo; né operando, per l’officiosità dell’accertamento e in ogni caso per non essere nella conoscibilità dell’Istituto il fatto integrante il superamento della soglia di indebitamento complessivo minimo ai fini della fallibilità della società datrice, il principio di non contestazione (Cass. 22 ottobre 2020, n. 23151, con precedenti richiamati in motivazione);
4. il ricorrente deduce infine violazione e falsa applicazione dell’art. 2, quinto comma l. 297/1982, anche con riferimento all’art. 513 c.p.c., per inadeguatezza dell’esecuzione individuale tentata dal lavoratore, in assenza di una condotta di ordinaria diligenza (terzo motivo);
5. esso è assorbito;
6. sulla base delle superiori argomentazioni i primi due motivi di ricorso devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, con assorbimento del terzo; e pertanto con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi come accolti e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi Ric. 2021 n. 13272 sez. ML -ud. 21-06-2022 -6- come accolti e rinvia, anche per la regolaz