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Ordinanza — n. 34365/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding unpaid wages, ruling mandatory conciliation does not interrupt the 12-month guarantee period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34365/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Ciro Perrotta's appeal against the Naples Court of Appeal's rejection of his claim for unpaid final wages. Perrotta argued that a mandatory conciliation attempt in April 2008 interrupted the twelve-month period required for the Inps Guarantee Fund to pay, whereas the opposing party contended such administrative steps do not constitute a judicial initiative. The court held that mandatory conciliation is extrajudicial and cannot interrupt the statutory deadline, as only formal judicial actions or bankruptcy proceedings qualify.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.lgs. 80/1992; Art. 410 c.p.c.: The Guarantee Fund covers wages within twelve months preceding the bankruptcy filing date, calculated retroactively from the first judicial action; mandatory conciliation attempts are extrajudicial and do not interrupt this period.

Parole chiave

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Guarantee Fund Bankruptcy Filing Conciliation Attempt Statutory Limitation Judicial Initiative caso di garanzia bancaria garanzia di adempimento fondo di garanzia assicurativo

Disposizioni normative citate

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Art. 2 d.lgs. 80/1992
2 del d.lgs. 27 gennaio 1992 n.
Art. 410 c.p.c.
il tentativo di conciliazione obbligatorio ai sensi dell’art. 410 c.p.c.
Art. 412bis c.p.c.
Art. 2964 ss. c.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r.
art. 410 c.p
il tentativo di conciliazione obbligatorio ai sensi dell’art. 410 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 1 febbraio 2005, n. 1885
Cass. 19 maggio 2008, n. 12634
Cass. 29 luglio 2020, n. 16249
Cass. 15 dicembre 2021, n. 40178
Cass. 15 dicembre 2021, n. 40178); 3.2.
Cass. 18 ottobre 2011, n. 21483
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 907-2021 proposto da: PERROTTA CIRO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE FERRARA; -ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; -controricorrente - Ric. 2021 n. 00907 sez.

ML -ud. 21-06-2022 -2- avverso la sentenza n. 478/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 3 giugno 2020, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato la domanda di Ciro Perrotta di condanna del Fondo di Garanzia presso l’Inps di pagamento degli importi spettantigli a titolo di ultime mensilità, ai sensi dell’art. 2 d.lg.80/1992, del rapporto di lavoro alle dipendenze di Calzaturificio Mariano Campanile s.r.l., cessato l’11 gennaio 2008 (con dichiarazione di fallimento della società il 6 luglio 2009): in riforma della sentenza di primo grado, che ne aveva invece accolto la domanda;

2. essa ha escluso la copertura della garanzia, in conseguenza del decorso del termine di dodici mesi precedenti, rilevanti ai fini dell’intervento del Fondo di Garanzia, dalla dichiarazione di fallimento, in assenza di proposizione di alcuna azione giudiziale, dopo il tentativo di conciliazione obbligatorio del 18 aprile 2008;

3. con atto notificato il 3 dicembre 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui l’Inps ha resistito con controricorso;

4. entrambe le parti hanno comunicato memoria finale. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2 d.lg. 80/1992, 410, 412bisc.p.c., 2964 ss. c.c., per l’inclusione delle ultime tre mensilità (novembre e dicembre 2007 e gennaio 2008) del rapporto del lavoratore alle dipendenze della società datrice (cessato l’11 gennaio Ric. 2021 n. 00907 sez. ML -ud. 21-06-2022 -3- 2008) nel periodo di dodici mesi decorrenti, a ritroso dall’1 luglio 2009 (previo deposito del relativo ricorso il 7 maggio 2009), data di dichiarazione di fallimento della società datrice), dal 18 aprile 2008, data del tentativo di conciliazione, ratione temporisobbligatorio e condizione di procedibilità, ai sensi degli artt. 410 e 412bis c.p.c., interruttivo del termine di prescrizione e sospensivo di quello di decadenza (unico motivo);

2. premesso che non ricorrono i presupposti per una trattazione della controversia in pubblica udienza, alla luce delle argomentazioni svolte dal ricorrente e come in subordine richiesto dal medesimo nella memoria finale, il motivo è manifestamente infondato;

3. il Fondo di garanzia (istituito presso l'Inps e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992 n.

80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro, inerenti agli ultimi tremesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C -373\95) non già la data d'apertura della procedura concorsuale, ma quella di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovverodecorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale (Cass. 1 febbraio 2005, n. 1885; 19 maggio 2008, n. 12634); 3.1. inoltre, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall'Inps di cui alla l. 297/1982, l'iniziativa del lavoratore, da cui computare a ritroso il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, a norma dell’art. 2, primo comma d.lgs. 80/1992, Ric. 2021 n. 00907 sez.

ML -ud. 21-06-2022 -4- assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro (Cass. 29 luglio 2020, n. 16249, di annullamento, in applicazione del suddetto principio, della sentenza di merito nella quale era stato ritenuto che, ai fini del computo a ritroso degli ultimi dodici mesi anteriori alla procedura concorsuale, rilevasse qualsiasi iniziativa del lavoratore volta a far valere in giudizio il diritto alle retribuzioni, ivi compresa la richiesta del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c. presso la Direzione provinciale del lavoro;

Cass. 15 dicembre 2021, n. 40178); 3.2. il tentativo di conciliazione obbligatorio ai sensi dell’art. 410 c.p.c. ha natura stragiudiziale e non giudiziale, posto che nel suo arco temporale di durata il processo non è pendente, costituendo ancora ipotesi solo eventuale; né la mera richiesta di tentativo di conciliazione può essere equiparata ad una domanda giudiziale, se non a limitati effetti interruttivi (Cass. 18 ottobre 2011, n. 21483), non pertinenti al caso di specie: sicché, esso non costituisce iniziativa del lavoratore idonea a far valere in giudizio il diritto alle retribuzioni;

4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per Ric. 2021 n. 00907 sez. ML -ud. 21-06-2022 -5- esborsi e € 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per