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Ordinanza — n. 34364/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by ruling that mediation validity depends on the useful experiment within the hearing date, not the 15-day start. The appeal is allowed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34364/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision which had dismissed the appellants' claim for failing to initiate mediation within 15 days. The appellants argued that the first mediation session, held after the deadline but before the court hearing, constituted a valid 'useful experiment.' The court agreed, establishing that the critical factor is the completion of the mediation attempt before the hearing date, not the strict adherence to the initial 15-day window. Consequently, the lower court's judgment was overturned and the case remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 5, co. 2, d.lgs. n. 28/2013; The validity of the mediation procedure for admissibility depends on the useful experiment conducted within the hearing date set by the judge, rather than the strict commencement within fifteen days.

Parole chiave

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mediation admissibility useful experiment principle d.lgs. 28/2013 procedural deadline remand for retrial court of cassation civil procedure ritardi procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 5, co. 2, d.lgs. n. 28/2013
Con il complesso censuratorio di cui ai primi tre motivi, denunziante violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 40035, 14/12/2021
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32147-2021 proposto da: MANGIACOTTI PAOLO, BARBANO SANTINA, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE PLACENTINO; -ricorrenti - contro MANGIACOTTI ALDO, CIAVARELLA ARCANGELA; -intimati - avverso la sentenza n. 1716/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO. Osserva Il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: -la Corte d’appello di Bari rigettata l’impugnazione proposta da Paolo Mangiacotti e Santina Barbano, confermò la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato improcedibile la domanda avanzata dagli appellanti nei confronti di Arcangela Ciavarella e Aldo Mangiacotti, per non essere stata rinnovata la procedura di mediazione nel termine stabilito dal Tribunale; -i soccombenti appellanti propongono ricorso sulla base di quattro motivi Osserva 1.

Con il complesso censuratorio di cui ai primi tre motivi, denunziante violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 2, d. lgs. n. 28/2013, i ricorrenti assumono, in sintesi, che, pur avendo avviato il tentativo di conciliazione oltre il termine di quindici giorni fissato dal Giudice, il primo incontro davanti al Mediatore (fissato per il 6/3/2016), al quale la controparte non si era presentata, e l’udienza per la verifica davanti al Tribunale (9/6/2016) erano decorsi per interro i tre mesi prescritti. 1.

1. La doglianza è manifestamente fondata, dovendo trovare applicazione il principio enunciato da questa Corte, secondo il quale, in ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo -e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone (Sez. 2, n. 40035, 14/12/2021, Rv. 663177). 1.

2. Il quarto motivo, con il quale i ricorrenti si dolgono per non essere stato giudicato valido il primo esperito tentativo, resta assorbito . La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio. Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie i primi tre motivi del ricorso e dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenz impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittim