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Ordinanza — n. 34362/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation corrects a prior judgment to order lawyer fee deductions for the winning party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34362/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted a material correction request regarding a previous judgment that had dismissed the Municipality of Teramo's appeal. The winning party's lawyers argued that the original ruling failed to order the deduction of their fees from the losing party's account, despite their prior request. The court ruled the omission was a material error and ordered the corrected sentence to include the mandatory fee deduction.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380-ter c.p.c.: A prior judgment is subject to material correction if it omits a mandatory procedural disposition, such as the deduction of lawyers' fees, thereby violating the principle of equality between parties.

Parole chiave

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material correction lawyer fees deduction procedural omission Corte di Cassazione equality of arms mandatory disposition judicial error accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 380-ter c.p.c.
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO CHE 1.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 6572/2021 proposto da: SPEZIALE VALERIO e MARESCA ARTURO, presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliati in Roma, via G. Faravelli 22, quali procuratori e difensori della sig.ra ANNA CAPPONI -ricorrente - contro COMUNE DI TERAMO; -intimato– e CAPPONI ANNA; -intimata - per la correzione dell’errore materiale nella sentenza di questa Corte di Cassazione n. 25901/2021 depositata il 23.9.2021, NRG 1246/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/7/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE 1. gli avv.ti Valerio Speziale ed Arturo Maresca hanno proposto ricorso per la correzione materiale della sentenza di questa S.C. meglio indicata in epigrafe, con cui, nel rigettare il ricorso proposto dal Comune di Teramo avverso la sentenza della Corte d'appello di L’Aquila n. 647/2019, è stato condannato l'ente alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore dei difensori della parte vittoriosa, che ne avevano proposto istanza;

2. la parte rappresentata e la controparte sono rimaste intimate; 3. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO CHE 1. il ricorso, debitamente notificato alle controparti, è fondato e va accolto, disponendosi in tal senso come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 25901 del 2021 mediante aggiunta nel dispositivo, dopo le parole "euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge”, della locuzione "da distrarsi in favore degli avvocati Valerio Speziale ed Arturo Maresca, dichiaratisi antistatari”. Manda alla cancelleria per le annotazioni. Roma, così