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Ordinanza — n. 34361/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses social security claim for unpaid wages due to failed execution attempts and insufficient proof of shareholder liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34361/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected Luigia Cestari's appeal against a lower court ruling that denied her claim for unpaid wages from a defunct company. The appellate court found that Cestari failed to prove the serious execution attempts required by law because she only attempted a fruitless seizure of assets from a company that no longer existed. Furthermore, the court deemed the liquidation balance sheet submitted late and lacking authentication insufficient to prove that the company's shareholders had received funds, which is necessary to hold them liable.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 3 d.lgs. 80/1992; Art. 2, comma 5 l. 297/1982: The worker is not required to exhaust all possible execution forms but must choose one reasonably, bearing the burden of proving that specific creditors or shareholders have received assets from the liquidation to establish their liability.

Parole chiave

Generato dall'IA
social security benefits unpaid wages claim execution attempts shareholder liability liquidation balance sheet defunct company burden of proof procedura di liquidazione societaria

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 3 d.lgs. 80/1992
Art. 2, comma 5 l. 297/1982
artt. 2728 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 11 gennaio 2019, n. 579
Cass. 7 luglio 2020, n. 14020
21-06-2022 -5- liquidazione” (Cass. 7 luglio 2020, n. 14020, con affermazione del passaggio in corsivo al p.to 22, in motivazione); 3.2.
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 893-2021 proposto da: CESTARI LUIGIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE FERRARA; -ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO; -controricorrente - Ric. 2021 n. 00893 sez.

ML -ud. 21-06-2022 -2- avverso la sentenza n. 1614/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 24 giugno 2020, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato la domanda di Luigia Cestari di condanna dell’Inps, quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento, in suo favore, della somma di € 2.735,75 per ultime mensilità non percepite dalla società datrice Valven Moda s.r.l., nei cui confronti (essendone stata dipendente quale operaia meccanica dal 3 settembre 2001 al 27 agosto 2005) aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, con sentenza n. 29899/2009, la condanna al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 43.261,19 (di cui € 4.997,81 per T.f.r. e € 2.735,75 per ultime mensilità), avendone tentato (previa intimazione di precetto del 21 febbraio 2011) il pignoramento mobiliare in data 18 maggio 2011, peraltro infruttuosamente, non risultando essa intestataria di immobili ed essendosi cancellata dal registro delle imprese il 30 ottobre 2009: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece accolto la domanda;

2. essa ha infatti ritenuto, non essendo stata la società datrice in concreto assoggettata a fallimento siccome estintasi per effetto della sua cancellazione dal registro delle imprese, non provato il serio esperimento di una procedura esecutiva, cui il lavoratore è tenuto a norma degli artt. 2, terzo comma d.lgs. 80/1992 e 2, quinto comma l. 297/1982: essendosi Luigia Cestari limitata al tentato pignoramento mobiliare alla sede di una società non più esistente, senza dedurre, né Ric. 2021 n. 00893 sez. ML -ud. 21-06-2022 -3- dimostrare di avere, secondo un criterio di ordinaria diligenza, agito nei confronti dei soci nei limiti di quanto riscosso dalla liquidazione, né l’inesistenza di un attivo tra questi ripartibile;

3. la Corte partenopea ha, infine, reputato inutilizzabile il bilancio finale di liquidazione di Valven Moda s.r.l., tardivamente prodotto dalla lavoratrice in sede di gravame e pure privo di data certa o di sottoscrizione o di altro elemento di conferma della sua autenticità e corrispondenza alle scritture contabili;

4. con atto notificato il 16 dicembre 2020, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui l’Inps ha resistito con controricorso;

5. entrambe le parti hanno comunicato memoria finale. CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 l. 297/82, 1, 2 d.lg. 80/1992, 1176 c.c., anche in relazione alla direttiva comunitaria n. 80/897/CE e degli artt. 2728 c.c., 115, 116 c.p.c., per avere la lavoratrice agito in via esecutiva, con l’esperito tentativo infruttuoso di pignoramento mobiliare presso la sede sociale, in mancanza di beni immobili, secondo la diligenza ordinariamente esigibile, risultando dalla visura camerale ritualmente prodotta la chiusura in negativo del bilancio finale di chiusura della società cancellata, senza pertanto alcuna ripartizione di attivo residuo tra i soci (unico motivo);

2. esso è manifestamente infondato, pure rilevata la palese inconferenza della memoria finale della lavoratrice rispetto alla questione in oggetto, siccome incentrata, per evidente equivoco, sull’effetto interruttivo della prescrizione del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’art. Ric. 2021 n. 00893 sez. ML -ud. 21-06-2022 -4- 410 c.p.c., ai fini del suo diritto a prestazione nei confronti del Fondo di Garanzia, qui non in discussione;

3. secondo indirizzo consolidato di questa Corte, in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il T.f.r. istituito presso l'Inps, è onere del lavoratore dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti, in esito ad un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata: in misura di un’ordinaria diligenza del creditore, comportante che egli debba tentare le forme di esecuzione che si prospettino fruttuose, non essendo invece tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie o allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (Cass. 11 gennaio 2019, n. 579, con richiamo di precedenti in motivazione, al p.to 5); 3.1. in tale prospettiva, si è quindi precisato che il lavoratore non sia tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, potendo limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole: il che si verifica dal punto di vista oggettivo, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, in presenza di beni che risultino dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, “allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di Ric. 2021 n. 00893 sez.

ML -ud. 21-06-2022 -5- liquidazione” (Cass. 7 luglio 2020, n. 14020, con affermazione del passaggio in corsivo al p.to 22, in motivazione); 3.2. nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso la deduzione né la prova da parte della lavoratrice del“l’inesistenza di un attivo da ripartire tra i soci, ai fini della responsabilità degli stessi”, non essendo “utilizzabile la documentazione, consistente nel bilancio finale di liquidazione della società Valven Moda s.r.l., allegata … intempestivamente in sede di gravame … n emmeno dotata di data certa o comunque di sottoscrizione o altro elemento che confermi l’autenticità e corrispondenza alle scritture contabili”(così ai primi due capoversi di pg. 7 della sentenza); e tale accertamento non è stato adeguatamente confutato dall’affermazione della lavoratrice di produzione sin dal primo grado (sub n. 5 del fascicolo di parte) della verificata visura camerale con deposito del bilancio finale di liquidazione in negativo (al primo periodo di pg. 9 del ricorso);

4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);

P.Q.M.

LaCorte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 1,400,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori dilegge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ric. 2021 n. 00893 sez. ML -ud. 21-06-2022