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Ordinanza — n. 34359/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding procedural nullity of notification and late appeal timeliness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34359/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a worker against a regional forestry administration, ruling that the lower court correctly declared the first-instance appeal time-barred. The worker argued that a prior judgment had become res judicata and that the administration's late appeal was invalid due to improper notification procedures. The court held that the administration had validly learned of the proceedings through a transmission note, making the subsequent appeal timely and the first-instance judgment binding.

Regesto Legislator

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Art. 325, Art. 327 c.p.c.: When a party is inadvertently declared in default, personal notification of the concluding judgment is required to start the short appeal period; however, if the party gains legal knowledge of the proceedings and judgment through other means, such as a transmission note, the appeal period begins to run, rendering a subsequent appeal timely.

Parole chiave

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procedural nullity notification short appeal period inadvertent default res judicata formation timeliness of appeal corretta notificazione notifica tardiva dei difetti tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
Art. 327, secondo comma c.p.c.
essa ha ritenuto infondata l’eccezione di tardività dell’appello (depositato il 14 maggio 2019), avendo l’amministrazione contumace dimostrato di avere avuto conoscenza del processo, ai sensi dell’art. 327, secondo comma c.p.c.
Art. 292, ultimo comma c.p.c.
Art. 354 c.p.c.
Art. 380bis c.p.c.
con atto notificato il 6 luglio 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazionecon due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c.; l’Assessorato intimato non ha svolto difese;
art. 354 c.p
art. 325 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. s.u. 22 giugno 2007, n. 14570
21-06-2022 -4- dichiaratacontumace si trova a prendere contestuale conoscenza della lite, del procedimento e della sentenza, nonché della necessità di impugnare la stessa nel termine breve (Cass. s.u. 22 giugno 2007, n. 14570; Cass.
Cass. 27 novembre 2012, n. 20975
14570; Cass. 27 novembre 2012, n. 20975; Cass.
Cass. 5 novembre 2013, n. 24763
20975; Cass. 5 novembre 2013, n. 24763; Cass.
Cass. 6 aprile 2018, n. 8593
24763; Cass. 6 aprile 2018, n. 8593; Cass.
Cass. 31 novembre 2018, n. 29037
8593; Cass. 31 novembre 2018, n. 29037; Cass.
Cass. 23 gennaio 2019, n. 1893
29037; Cass. 23 gennaio 2019, n. 1893); 3.1.
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, in assenza di difese della parte vittoriosa e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19415-2020 proposto da: GERMANA' COSTANTINO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO FRANCHINA; -ricorrentie - contro REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE COMANDO CORPO FORESTALE; -intimata - avverso la sentenza n. 91/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 12/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. Ric. 2020 n. 19415 sez. ML -ud. 21-06-2022 -2- RILEVATOCHE 1. con sentenza 12 febbraio 2020, la Corte d’appello di Messina ha dichiarato nulla la notificazione del ricorso di Costantino Germanà nel giudizio di primo grado nei confronti dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, in quanto compiuta presso l’Avvocatura Distrettuale di Palermo anziché di Messina, non sanata mediante la sua rinnovazione: e pertanto della sentenza impugnata, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c.;

2. essa ha ritenuto infondata l’eccezione di tardività dell’appello (depositato il 14 maggio 2019), avendo l’amministrazione contumace dimostrato di avere avuto conoscenza del processo, ai sensi dell’art. 327, secondo comma c.p.c. per nullità della suddetta notificazione, soltanto con la nota di trasmissione 14 novembre 2018 dall’assessorato all’avvocatura distrettuale competente dell’atto di precetto intimato da Germanà il 6 novembre 2018;

3. con atto notificato il 6 luglio 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazionecon due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c.; l’Assessorato intimato non ha svolto difese;

4. a seguito di ordinanza interlocutoria del 15 settembre 2021, questa Corte ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione all’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Sicilianapresso l’Avvocatura Generale dello Stato, essendo stata non correttamente effettuata presso l’avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo e quindi nuovamente fissata per l’odierna adunanza, per la quale il lavoratore ha documentato tempestiva rinnovazione del ricorso all’Assessorato presso l’Avvocatura Generale dello Stato e comunicato ulteriore memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c.

Ric. 2020 n. 19415 sez. ML -ud. 21-06-2022 -3- CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, quale la formazione di giudicato sulla sentenza di primo grado (attestata dalla Cancelleria il 26 marzo 2019), non tempestivamente impugnata dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, nonostante la sua “regolare notificazione all’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente” il 15-16 maggio 2018, idonea alla decorrenza del termine breve dell’art. 325 c.p.c. (primo motivo) ; violazione e falsa applicazione degli artt. 161, 324, 325, 327 c.p.c., per la tardiva impugnazione dall’Assessorato (il 14 maggio 2019) della sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2017, in giudicato, a seguito della sua valida notificazione il 15-16 maggio 2018 al contumace involontario, a seguito di nullità (non già inesistenza) della notificazione dell’atto di citazione (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono manifestamente infondati;

3. nell’ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, anche se irritualmente dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ultimo comma c.p.c., attesa l'intangibilità della qualificazione della posizione processuale delle parti siccome desumibile in via esclusiva dall'accertamento contenuto nella sentenza, ancorché erroneo: con la conseguenza che tale forma notificatoria, producendo la conoscenza legale della sentenza da parte delcontumace involontario, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. tanto nel caso in cui la notifica della sentenza sia effettuata nell'anno dalla pubblicazione quanto nel caso in cui sia effettuata successivamente, poiché in entrambe le ipotesi la parte erroneamente Ric. 2020 n. 19415 sez.

ML -ud. 21-06-2022 -4- dichiaratacontumace si trova a prendere contestuale conoscenza della lite, del procedimento e della sentenza, nonché della necessità di impugnare la stessa nel termine breve (Cass. s.u. 22 giugno 2007, n. 14570; Cass. 27 novembre 2012, n. 20975; Cass. 5 novembre 2013, n. 24763; Cass. 6 aprile 2018, n. 8593; Cass. 31 novembre 2018, n. 29037; Cass. 23 gennaio 2019, n. 1893); 3.1. nel caso di specie, il lavoratore non ha documentato di aver notificato la sentenza di primo grado all’Assessorato personalmente, essendone piuttosto risultata la rituale conoscenza del giudizio con nota 126823 del 14 novembre 2018, di trasmissione dell’atto di precetto intimato da Germanà il 6 novembre 2018 all’avvocatura distrettuale competente;

4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, in assenza di difese della parte vittoriosa e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a