Court allows appeal against dismissal of lawyer fee liquidation due to COVID-19 suspension of deposit deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the appeal against the Rome Tribunal's dismissal of the opposition to a lawyer fee liquidation order. The lower court rejected the claim because the required income documentation was not deposited by the original deadline, ignoring that the term had been legally suspended due to the COVID-19 emergency. The Court ruled that since the first-instance judgment was already final before the prorogation took effect, the procedural error prevented the deposit, necessitating a remand to reconsider the opposition on its merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 160-bis c.p.c.; Art. 160-ter c.p.c.: When a procedural term is suspended by law due to an emergency, failure to act within the original deadline does not constitute a defect if the act becomes impossible due to the suspension, requiring the court to evaluate the substantive merits of the opposition.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 510-2022 proposto da: CALABRESE VITO ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO n. 19, presso lo studio dell'avv. MASSIMO VITA, che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione proposta da Calabrese Vito Alberto avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di liquidazione del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e di contemporanea revoca del beneficio, per mancato deposito della documentazione attestante la persistenza delle condizioni reddituali previste per accedervi. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Calabrese Vito Antonio, affidandosi ad un unico motivo.
Il Ministero, intimato, ha depositato memoria di costituzione per la partecipazione all’udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione proposta da Calabrese Vito Alberto avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di liquidazione del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e di contemporanea revoca del beneficio, per mancato deposito della documentazione attestante la persistenza delle condizioni reddituali previste per accedervi.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Calabrese Vito Antonio, affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero, intimato, ha depositato memoria di costituzione per la partecipazione all’udienza. Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione della normativa in tema di sospensione dei termini processuali per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e l’insanabile contrasto logico della motivazione. Il Tribunale, infatti, ha rilevato l’errore commesso dal primo giudice, che aveva rigettato l’istanza di liquidazione dando rilievo al mancato deposito, nel termine allo scopo assegnato all’udienza del 20.9.2019, della dichiarazione attestante la persistenza del requisito reddituale, senza considerare che il predetto termine, scadente in periodo di cd.
“sospensione Covid”, era stato prorogato ope legis fino al 12.5.2020. Tuttavia, il giudice di merito ha comunque rigettato l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente, sul presupposto che la documentazione richiestadal primo giudice non era comunque stata prodotta entro la scadenza prorogata. In proposto il ricorrente osserva, condivisibilmente, che il provvedimento reso dal giudice di prima istanza è datato 25.3.2020 ed è stato notificato all’istante via p.e.c. in data 31.3.2020: dal che consegue che, alla data del 12.5.2020, di scadenza del termine prorogato, non era tecnicamente possibile procedere al deposito di alcunché, essendo stato nel frattempo il procedimento definito.
Il giudice dell’opposizione, dunque, avrebbe dovuto, una volta rilevato l’errore commesso dal giudice di prima istanza, valorizzare il fatto che il documento fosse stato comunque depositato in sede di opposizione, e decidere il merito della stessa“. Il Collegio condivide la proposta del relatore. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.