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Ordinanza — n. 34306/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax agency appeal, ruling wind turbine towers are functional machinery exempt from land rent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34306/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tribunal's decision to exempt wind turbine towers from land rent calculations. The agency argued the towers were fixed structures, but the court held they are essential active components of the production process. Consequently, the court affirmed that such towers are excluded from the taxable land rent under the relevant tax law.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 21, I. n. 208/2015; The wind turbine tower, despite being fixed to the ground, constitutes functional machinery essential to the production process and is therefore excluded from the calculation of land rent.

Parole chiave

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land rent calculation wind turbine towers functional machinery tax exemption production process fixed structures catastrial rent energia eolica

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 21, I. n. 208/2015
21462/2020, cit.), la torre stessa "risulta esente dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella" (Cass.1010/2021);
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
208/2015, ha accolto l'appello della contribuente contro la decisione di primo grado, e così annullato gli avvisi; 3.I'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con un unico motivo con cui lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21462/2020
Cass. n. 1010/2021
Cass. n. 22341/2022
Cass. n. 19763/2022
Cass. n. 3919/2022
Cass. n. 6687/2022
Cass. n. 6719/2022
Cass. n. 6830/2022
Cass. n. 25784/2021
Cass. n. 27787/2021
Cass. n. 25789/2021
Cass. n. 25790/2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4368-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ERG EOLICA CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo STUDIO LEGALE NCTM, rappresentata e difesa dagli avvocati ANGELO ANGLANI, MARIA SERPIERI, GIULIANO BERRUTI; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5701/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 30/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. _ Ric. 2021 n. 04368 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- Premesso che: 1.con gli avvisi di accertamento BN0015125, BN0015123 e BN0015122 5N0015121 BN0015129, BN0015746, l'Agenzia delle Entrate rettificava la rendita catastale proposta con docfa dalla Erg Eolica Campania spa relativamente ad impianti di produzione di energia eolica, includendo tra gli elementi di calcolo della rendita, le torri di sostegno delle pale eoliche; 2.con la sentenza in epigrafe, la CTR della Campania, richiamate le ordinanze di questa Corte nn.20726, 20727, 20728, 21287, 21288, 21460,21461, 21462 del 2020 anche nella parte in cui è stato ritenuto che spetta al giudice del merito accertare se la torre costituisca parte dell'impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo in quanto tale esclusa dal calcolo della rendita ai sensi dell'art. 1, comma 21, I. n. 208/2015, ha accolto l'appello della contribuente contro la decisione di primo grado, e così annullato gli avvisi; 3.I'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con un unico motivo con cui lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, I. n.208/2015.

Deduce la ricorrente che la torre costituisce costruzione, opera ancorata al suolo, al pari delle opere di fondazione, elemento che non partecipa al processo produttivo dell'energia;

4. la contribuente ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale condizionato; t ntuct/rh`vt, considerato che:

1. il ricorso non offre utili elementi per discostarsi dal consolidato orientamento della Corte. Con innumerevoli precedenti (oltre quelli citati dalla CTR nella sentenza impugnata, v., ad esempio Cass. 22341/2022; 19763/2022; n. 3919/2022; n. 6687/2022; 6719/2022; n. 6830/2022; n. 25784/2021; nr. 27787 , 25789 e 25790 del 2021), è stato affermato che, in tema di determinazione della rendita di parchi eolici (i quali, al pari delle centrali elettriche, sono accatastabili nella Categoria «D/1- Opificio»), in virtù dell'art. 1, comma 21, I. n. 208/2015 -ai sensi della quale, con decorrenza dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili nel gruppo «D» va effettuata «tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento», ma con esclusione di «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»-, è stato sottratto dal carico impositivo il valore delle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive [...] indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo» (Cass., n.21462/2020, cit.), con la conseguenza che, se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolve, oltre alla «funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica» e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di «componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l'energia elettrica» (Cass., n. 21462/2020, cit.), la torre stessa "risulta esente dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella" (Cass.1010/2021);

2. nella specie, l'accertamento della funzionalità delle torri di cui trattasi allo specifico processo produttivo è stato compiuto dalla CTR in modo implicito ma inequivocabile laddove la CTR dopo aver dato conto della doverosità dell'accertamento, ha annullato gli avvisi de quibus;

3. il ricorso principale va, pertanto, rigettato;

4. il ricorso incidentale resta assorbito;

5. le spese seguono la soccombenza 6. non deve applicarsi l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; P. Q. M. la Corte, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna l'Agenzia delle Entrate e rifondere alla Erg Eolica Campania spa le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 1 5 % e altri accesso