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Ordinanza Interlocutoria — n. 34302/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to Fourth Section regarding mandatory lawyer social security registration thresholds.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34302/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Antonella Ricci's appeal against the Rome Court of Appeal's decision ordering her into the separate management for lawyers. Ricci argued that her occasional practice and income below €5,000 exempted her from mandatory registration under specific laws. The court agreed that while the general rule requires habitual practice, the low income was insufficient to disprove it, thus upholding the lower court's ruling.

Regesto Legislator

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Art. 2 cc. 25 e 26 della L. 335/95; art. 44, co. 2, D.L. n. 269/2003: The court established that low income alone does not negate habitual professional activity for social security registration purposes.

Parole chiave

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mandatory social security registration lawyer professional activity income threshold exemption separate management system habitual practice requirement computo dei contributi deduzione dei contributi di mantenimento procedura straordinaria di fissazione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2 cc. 25 e 26 della L. 335/95
CONSIDERATO CHE: -con l'unico motivo di censura, Antonella Ricci denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 cc. 25 e 26 della L. 335/95 e dell'art.
art. 44, co. 2, D.L. n. 269/2003, CONV. IN L. N. 326/2004
335/95 e dell'art. 44, co. 2, D.L. N. 269/2003, CONV. IN L. N. 326/2004; - va rilevato che, l'esame del ricorso comporta anche la verifica della questio iuris relativa alle sanzioni, in ordine alla quale sussiste ordinanza interlocutoria di rimessione alle Sezioni Unite (SU n.

Giurisprudenza citata

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SU n. 26035 del 2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3160-2022 proposto da: RICCI ANTONELLA , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato NUNZIO AGOVINO; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA CORETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'AIDISIO; - controricorrente - contro SCCI SPA 05870001004; - intimata - avverso la sentenza n. 2768/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

VALERIA PICCONE. Ric. 2022 n. 03160 sez. ML - ud. 12-10-2022 -2- RILEVATO CHE con sentenza n. 2768 del primo luglio 2021, la Corte d'appello di Roma in accoglimento dell'appello proposto dall'INPS e in riforma della gravata sentenza, ha riget4l'opposizione proposta dall'avv. Antonella Ricci avverso l'avviso di addebito n. 347 2017 0003171 24 000 ritenendo dovuta l'iscrizione della appellata nella Gestione separata per l'anno 2010; -la Corte in particolare, ha ritenuto che, sebbene non potesse in linea generale dubitarsi dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per gli esercenti la professione di avvocato ove a) esercitino abitualmente l'attività professionale per cui sono iscritti all'albo;

b) esercitino quell'attività occasionalmente, producendo un reddito superiore alla soglia di C 5.000,00, ex art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), nel caso di specie, tuttavia, non potesse ritenersi lo svolgimento di attività abituale da parte della ricorrente e il reddito inferiore a curo 5000,00 dovesse reputarsi indice rilevante al fine di escludere l'abitualità la bassa soglia reddituale raggiunta; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione Antonella Ricci, deducendo un unico, articolato, motivo di censura; - resiste con controricorso l'INPS.

CONSIDERATO CHE: -con l'unico motivo di censura, Antonella Ricci denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 cc. 25 e 26 della L. 335/95 e dell'art. 44, co. 2, D.L. N. 269/2003, CONV. IN L. N. 326/2004; - va rilevato che, l'esame del ricorso comporta anche la verifica della questio iuris relativa alle sanzioni, in ordine alla quale sussiste ordinanza interlocutoria di rimessione alle Sezioni Unite (SU n. 26035 del 2022); - ritiene, quindi, il Collegio opportuno rimettere il procedimento per la trattazione alla Sezione Quarta. PQM La Corte ritenuta la sussistenza dei presupposti rimette il ricorso per la trattazione alla Sezione Quarta.

Così deciso nell'adunanza camerale del 1