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Ordinanza Interlocutoria — n. 34301/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands case to ordinary section regarding researcher salary rights for foreign language readers.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34301/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the interlocutory decision to dismiss the appeal and instead remanded the case to an ordinary section. The appellant, a former foreign language reader, argued that her converted indefinite-term contract should grant researcher salary rights under specific laws, while the University contended the established legal framework did not support this distinction. The court determined that the specific legal orientation regarding this unique employment relationship was not yet consolidated in its jurisprudence, necessitating a full trial rather than a summary dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 1 d.l. n. 2/2004; Art. 26 I. n. 240/2010: When the specific judicial orientation regarding the application of researcher salary regulations to former foreign language readers converted to indefinite-term contracts is not consolidated, the case must be remitted to an ordinary section for full examination.

Parole chiave

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foreign language readers researcher salary rights indefinite term contract judicial orientation remittal to ordinary section labor law interpretation salary progression personale di ricerca

Disposizioni normative citate

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Art. 1 d.l. n. 2/2004
Art. 26 I. n. 240/2010
2/2004 come interpretato dall'art. 26 della I.
Art. 4 comma 3 cd.l. n. 120/1995 conv. in I. n. 236/1995
Art. 2909 c.c.
art. 2909 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU. n. 19164/2017
Cass. SS.UU. n. 19164/2017 e Cass.
Cass. n. 20765/2018
Cass. n. 8826/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27950-2020 proposto da: MILLS CHRISTINE MARY, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA CLAUDIA LEPORE, CARLO LEPORE; - ricorrente - contro UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 893/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 27950 sez. ML - ud. 04-10-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza dell'Il marzo 2020, la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e rigettava rigettava la domanda proposta da Christine Mary Mills nei confronti dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" avente ad oggetto l'accertamento del proprio diritto a percepire il trattamento del ricercatore confermato a tempo definito con la progressione economica in scatti biennali e triennali senza alcuna limitazione temporale e del proprio diritto alle differenze retributive per le ore di lavoro prestate negli anni accademici dal 1.1.2007 al 30.11.2013, quantificate in ricorso sulla base di altra sentenza del Tribunale di Napoli che per il periodo 1.12.1987 al 31.12.2006 aveva riconosciuto il trattamento economico qui rivendicato che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, in conformità all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Cass. SS.UU. n. 19164/2017 e Cass. n. 20765/2018) secondo cui la continuità normativa e l'analogia tra gli ex lettori di lingua straniera e quella dei collaboratori linguistici non consente di configurare una sorta di ruolo ad esaurimento per il rapport di lettorato, sicché, anche qualora l'ex lettore abbia ottenuto l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ragione della nullità della clausola di durata va comunque applicata la disciplina detta per i collaboratori esperti linguistici; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Mills, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, d.l. n. 2/2004, 26 I. n. 240/2010, 4, comma 3, cd.l. n. 120/1995, conv. in I. n. 236/1995, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale assumendo che, in difetto di stipula del contratto da collaboratori esperti linguistici, per i lettori il cui rapporto è stato convertito a tempo indeterminato in via giudiziale come è stato per la ricorrente, si applica l'art. 1 del di. n. 2/2004 come interpretato dall'art. 26 della I. n. 240/2010; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., la ricorrente imputa alla Corte territoriale di essersi pronunziata in violazione del giudicato formatosi per la mancata impugnazione della pronunzia della Corte d'Appello di Napoli, poi cassata con rinvio da questa Corte con ordinanza n. 8826/2019, in punto applicazione del di. n. 2/2004 come interpretato dall'art. 26 della I. n. 240/2010 al rapporto di lavoro della ricorrente; - che la controversia, considerata la peculiarità della fattispecie, in relazione alla quale non può dirsi consolidato l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è priva di valenza nomofilattica così da imporre la rimessione della causa alla sezione semplice;

P.Q.M.

La Corte ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione della causa in sede camerale, ne rimette la trattazione alla sezione ordinari