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Ordinanza Interlocutoria — n. 34299/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands labor dispute case regarding union pay differentials to ordinary section.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34299/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy remanded a labor dispute concerning union pay differentials to its ordinary section for further examination. Francesco Mazza challenged a lower court decision that rejected his claim for additional compensation based on a union personnel regulation, arguing the regulation was inderogable only for increases. The court found the case lacked specific precedents and possessed significant legal value, necessitating a transfer rather than a direct ruling.

Regesto Legislator

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Artt. 42, 43, 61 par. 5 del Regolamento del personale CGIL; Art. 2722 c.c.: When a labor dispute involves novel legal questions lacking established precedent and possessing nomofilactic value, the Supreme Court may remand the case to the ordinary section instead of deciding it in camera.

Parole chiave

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labor dispute union personnel regulation pay differentials nomofilactic value remittal to ordinary section camera di consiglio procedural transfer indennità di disoccupazione per dirigenti

Disposizioni normative citate

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Artt. 42, 43, 61 par. 5 del Regolamento del personale CGIL
Artt. 43 e 61, par. 1, n. 4 del Regolamento del personale CGIL
Art. 2722 c.c.
Art. 380-bis, c.p.c.
art. 2722 c.c
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26100-2020 proposto da: MAZZA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato SANDRO CAMPILONGO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO PERRE; - ricorrente - contro CGIL COMPRENSORIO POLLINO SIBARTIDE TIRRENO; - intimato - avverso la sentenza n. 158/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza del 22 aprile 2020, la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Paola, rigettava la domanda proposta da Francesco Mazza nei confronti della CGIL Comprensorio Pollino Sibartide Tirreno avente ad oggetto la condanna dell'articolazione territoriale dell'organizzazione sindacale datrice al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo 1.4.2008/31.3.2012, allorché il Mazza assumeva la titolarità dell'incarico di segretario confederale territoriale e successivamente di segretario generale FILTEA/FILCTEM, a seguito del mancato adeguamento della retribuzione spettante disposta dalla Segreteria comprensoriale e dal Comitato direttivo confederale in contrasto con le previsioni del Regolamento del personale della CGIL relative al livello retributivo "DB" in cui il Mazza risultava inquadrato; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata la pretesa del Mazza per essere il regolamento del personale inderogabile solo in melius e, pertanto, tale da ammettere deroghe in peius nella specie assunte da organismi da considerarsi, in base alle dichiarazioni testimoniali legittimamente assunte, titolari della relativa competenza; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Mazza, affidando l'impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale, la CGIL Comprensorio Pollino Sibartide Tirreno, non ha svolto alcuna attività difensiva; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che il ricorrente ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 43 e 61, par. 5, del Regolamento del personale CGIL, imputa alla Corte territoriale l'erronea interpretazione delle predette previsioni regolamentari laddove limitano la sancita inderogabilità delle stesse alla sola ipotesi della determinazione in aumento dei livelli retributivi ivi fissati; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. degli artt. 43 e 61, par. 1, n. 4 del Regolamento del personale CGIL, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l'erronea interpretazione delle predette previsioni regolamentari laddove riconosce competenti ai fini della deroga in peius dei trattamenti economici previsti dal regolamento la Segreteria comprensoriale ed il Comitato direttivo confederale; che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2722 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale la non conformità a diritto della ritenuta ammissibilità della prova per testimoni della ricorrenza di un patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento redatto in forma scritta; che la controversia, considerata la peculiarità della fattispecie, in relazione alla quale non si rinvengono nella giurisprudenza di questa Corte precedenti in termini, non è priva di valenza nomofilattica così da imporre la rimessione della causa alla sezione semplice;

P.Q.M.

La Corte ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione della causa in sede camerale, ne rimette la trattazione alla sezione ordinaria. Così deciso in Roma, nell