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Ordinanza — n. 34293/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds of criticism in the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34293/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition failed to articulate specific grounds of criticism against the lower court's decision. The appellant, Di Crescenzo, challenged a ruling that rejected his opposition to a municipal fine, arguing procedural errors regarding the exhaustion of administrative remedies. The court ruled that the petition lacked the required specificity, completeness, and clear reference to the contested pronouncement, making it impossible to assess the alleged legal violations.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if it does not contain specific, complete, and intelligible grounds of criticism clearly identifying the contested pronouncement and illustrating the alleged violations of law or defects in reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific grounds of criticism lack of specificity exhaustion of remedies procedural requirements poteri d'ingiunzione del prefetto violazione delle norme procedurali violenza o minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
Art. 1 comma 17 della L. n. 228 del 2012
La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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2022 n. 6130 Sez. 6-2 CC
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso 6130/2022 proposto da: DI CRESCENZO VINCENZO, rappresentata e difesa dagli Avvocati ANTONIO LUIGI IACOMINO e TOMMASO TROISE per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro PREFETTURA DI MATERA e COMUNE DI FERRANDINA; - intimati - avverso la SENTENZA n. 25/2022 del TRIBUNALE DI MATERA, depositata il 12/1/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 20/10/2022. FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale di Matera, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Prefettura di Matera, ha rigettato l'opposizione di Vincenzo Di Crescenzo avverso il verbale di accertamento elevato ai suoi danni dalla Polizia Municipale di Ferrandina il 12/2/2019 e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite. 1.2.

Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che l'appellante, avendo già impugnato il verbale di accertamento della violazione del codice della strada innanzi al prefetto, come consentito dall'art. 203 del codice della strada, non poteva impugnare innanzi al giudice di pace lo stesso verbale ma solo, per vizi propri, l'ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto a seguito dell'indicata impugnazione. 1.3. Vincenzo Di Crescenzo, con ricorso notificato il 4/3/2022, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 13/1/2022. 1.4.

La Prefettura di Matera ed il Comune di Ferrandina sono rimasti intimati. 1.5. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso è inammissibile perché non è stato articolato con la formulazione di specifici motivi di censura. 2.2. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena d'inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità (nella specie non soddisfatta né rimediabile in memoria): e_<<4—. (..,,cd-• C3'"(2-41i6 MAL. 11‘03/2t, i dell'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto ovvero le carenze della motivazione. 2.3.

Nulla per le spese, in difetto di attività difensiva da parte dell'intimato. 2.4. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Ric. 2022 n, 6130 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 20/10/2022 LIl Presidente irenzo prilia ifi'A- L'ff-