Italian tax court remands case to lower tribunal on evidence of fictitious transactions in tax assessments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal, ordering a remand to the ordinary tax section. The agency argued that a specific document proved fictitious transactions, while the lower court relied on bank records and invoices to confirm tax compliance. The court found the evidence insufficient to definitively prove the alleged fraud, necessitating a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2700 c.c.; Art. 2697, 2727 c.c.; Art. 58 comma 1^ DL 331/93; Art. 8 comma 1 lett. c) DPR 633/72: When documentary evidence regarding fictitious transactions is inconclusive or insufficient to prove the lack of real economic substance, the case must be remanded for further examination of the evidentiary burden.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 22423-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro FERKAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in MILANO, al V.LE BIANCA MARIA, n. 45, presso lo VALENTE STUDIO ASSOCIATO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO GEB PARTNERS; - intimata - avverso la sentenza n. 1195/03/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla FERKAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE un avviso di accertamento per riprese I.R.E.S., I.V.A. ed I.R.A.P. relative all'anno di imposta 2014; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli che, con sentenza n. 7508/40/2019, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 1195/03/2021, depositata il 4.2.2021, rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora interessa - come la contribuente avesse fornito la prova dell'effettività e regolarità fiscale di ogni operazione", sulla base della documentazione, anche bancaria, versata in atti (cfr. p. 9, terzultimo, penultimo ed ultimo cpv. della motivazione); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
è rimasta intimata la FERKAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2700 c. c." (cfr. ricorso, p. 8), per avere la C.T.R. ritenuto provata l'effettiva esecuzione delle prestazioni sottese alle riprese per cui è causa, nonostante l'allegazione, ad opera di essa AGENZIA, di uno stralcio del p.v.c. del 24.5.2018 della direzione provinciale Ric. 2021 n. 22423 sez.
Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -2- di Brescia, redatto a carico della F.LLI DELL'ERA s.r.I., donde emergevano "gli elementi circostanziali la fittizietà dei rapporti commerciali intercorsi tra la detta società e la Ferkal s.r.l." (cfr. ivi); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c. c., 58 comma 1^ DL 331/93 e 8 comma 1 lett.
c) DPR 633/72" (cfr. ricorso, p. 16), per avere la C.T.R. ritenuto, da un lato, non assolto, da parte dei essa AGENZIA, l'onere della prova circa la fittizietà delle operazioni sottese alle riprese per cui è causa, nonostante il valore fidefacente dello stralcio del predetto p.v.c. del 24.5.2018 e, dall'altro, assolto l'onere della prova a carico del contribuente, sebbene sulla base di elementi (movimentazione bancaria, fatture, d.d.t. et similia) inidonei a dimostrare l'esistenza oggettiva delle operazioni contestate; che non sussistendo evidenza decisoria, la causa va rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria ordinaria;
P.Q.M.
La Corte Igialarai rinvia a nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria ordinaria; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta